Anatocismo Bancario: illegittimità di ogni forma di capitalizzazione.
La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza Sez. 1 Num. 13861 del 7.7.16. ribadisce il principio per il quale, dichiarata nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi è inapplicabile, in sostituzione, quella annuale.
E’ quindi illegittima qualunque forma di capitalizzazione (anatocismo) ed erronea la tesi secondo cui le ragioni di nullità individuate dalla giurisprudenza di legittimità per le clausole di capitalizzazione degli interessi debitori registrati in conto corrente investirebbero solo il profilo della loro periodizzazione trimestrale. Anatocismo Bancario- Cassazione sez. I Civ. 7.7.2016 n. 13861