Con ordinanza n. 18664 del 03 luglio 2023 (Presidente De Chiara, Relatore Falabella) la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha confermato i principi in materia di anatocismo e capitalizzazione infrannuale.
In particolare, la Suprema Corte chiarisce che le condizioni in presenza delle quali, a mente dell’art. 120, comma 2, t.u.b., può operarsi la capitalizzazione degli interessi passivi sono indicate dal CICR con la deliberazione del 9 febbraio 2000 che, dopo aver stabilito che gli interessi possono produrre a loro volta interessi «secondo le modalità e i criteri indicati negli articoli che seguono» (art. 1 cit. deliberazione del 9 febbraio 2000), ha precisato che la capitalizzazione infrannuale esige l’indicazione del «valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione» (art. 6 cit. deliberazione del 9 febbraio 2000).
Di modo tale che la previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della deliberazione CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell’interesse creditore, che è richiesta dall’art. 3 della delibera, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall’art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.