Conflitto di interessi ed assenza di informativa: responsabilità dell’intermediario.

Recente sentenza della Corte di Cassazione (Civile Sent. Sez. 1 Num. 20251 Anno 2021) ha ribadito il principio in virtù del quale le operazioni in conflitto di interessi non possono avere seguito senza il consenso dell’investitore.

Tale principio, prosegue il Supremo Consesso, non è stato accantonato, ma ha solo visto mutare il suo assetto, con la conseguenza che l’operazione posta in essere dall’intermediario in una situazione di conflitto di interessi del quale egli non abbia previamente informato l’investitore e rispetto al compimento della quale, sia pure nella vista forma del consenso tacito, egli non sia stato perciò autorizzato, qualora si riveli pregiudizievole, è fonte di indubbia responsabilità dell’intermediario, dato che solo l’adesione ad essa dell’investitore recide il nesso di causalità altrimenti sussistente tra la violazione dello specifico obbligo informativo a cui è tenuto l’intermediario nel dar corso ad un’operazione in conflitto di interessi e il danno che ne patisce l’investitore.

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