Nullità dei tassi Euribor: al via ai rimborsi per mutui e rapporti ancorati a tali tassi di interesse

Con decisione di portata storica, la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 34889 il 13 dicembre 2023, ha sancito la nullità dei tassi di interesse passivi convenzionali legati al tasso Euribor nel periodo compreso tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008.

La decisione è il risultato di un lungo processo legale che ha le sue radici nella decisione della Commissione Antitrust Europea del 4 dicembre 2013.

In tale data, la Commissione ha sanzionato otto istituti di credito per aver concordato illegalmente (facendone cd. Cartello) i tassi di interesse collegati all’Euribor (Euro Interbank Offered Rate), violando così le leggi antitrust europee, in particolare l’articolo 101 del trattato e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, per restrizione o distorsione del mercato.

La Corte di Cassazione ha oggi stabilito che la decisione della Commissione Antitrust Europea del 4.12.2013 ha implicazioni dirette sui contratti finanziari che utilizzavano il tasso Euribor come riferimento anche quando lo specifico istituto di credito non sia stato direttamente coinvolto nelle pratiche di cartello.

Questo perché qualsiasi distorsione della concorrenza è considerata rilevante ai fini dell’accertamento della violazione delle leggi antitrust.

In particolare, la Corte ha stabilito che l’art. 2 della legge n. 287 del 1990 (la cd. legge antitrust) “allorché dispone che siano nulle a ogni effetto le intese fra imprese che abbiano a oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, non ha inteso riferirsi solo alle intese in quanto contratti in senso tecnico ovvero negozi giuridici consistenti in manifestazioni di volontà tendenti a realizzare una funzione specifica attraverso un particolare voluto. Il legislatore, infatti, con la suddetta normativa ha inteso in realtà e in senso più ampio proibire il fatto della distorsione della concorrenza, in quanto si renda conseguenza di un perseguito obiettivo di coordinare, verso un comune interesse, le attività economiche; il che può essere anche frutto di comportamenti “non contrattuali” o “non negoziali”.

La Corte ha quindi riconosciuto che la Decisione della Commissione Antitrust del 4 dicembre 2013 riveste natura di “prova privilegiata” dell’esistenza dell’intesa illecita, conclusa “a monte” del rapporto finanziario esaminato (nel caso di specie un leasing), ed è quindi sufficiente a fondare la domanda di nullità dei tassi “manipolati” e di rideterminazione degli interessi nel periodo della manipolazione.

Per tale ragione non assume rilevanza che all’intesa avesse o meno partecipato la Banca che aveva erogato il prestito, in quanto il contratto concluso “a valle” dell’intesa illecita è raggiunto dal divieto di cui all’art. 2 della l. n. 287/1990 in quanto applicazione delle intese illecite concluse a monte (Cass. 12/12/2017, n. 29810);.

La recente decisione della Corte di Cassazione (ad oggetto un contratto di leasing ancorato al tasso di interesse Euribor), ha immediatamente generato un dibattito giuridico significativo.

In particolare, si segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro, 18 gennaio 2024, n. 67, Pres. Rel. Filardo che – in linea con il richiamato pronunciamento – ha riconosciuto la nullità della clausola interessi legata all’Euribor in un mutuo del 2005, consentendo al mutuatario di richiedere il rimborso di quanto versato in eccesso all’istituto di credito.

Infatti, la nullità del tasso Euribor determina l’applicazione di tassi sostitutivi più favorevoli per il mutuatario, con l’applicazione del tasso sostitutivo previsto dall’art.117 T.U.B., ovvero del tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali (tassi B.O.T.).

L’Ordinanza della Corte di Cassazione del 13 dicembre 2023 ha dunque importanti conseguenze pratiche per i mutuatari e per i titolari di rapporti finanziari ancorati a tale tipologia di Tasso di Interesse.

Coloro che hanno pagato rate di mutui o finanziamenti o i cui contratti a tasso variabile tra il 2005 e il 2008 sono stati ancorati ai Tassi Euribor possono ora verificare la richiesta di un rimborso delle somme pagate in eccesso a causa della manipolazione di detti tassi.

Certamente il consolidamento di questa giurisprudenza richiederà ulteriori pronunciamenti delineando chiaramente i diritti e le responsabilità delle parti coinvolte.

E’ quindi altamente consigliabile eseguire un’analisi attenta del contratto e del caso specifico affidandosi a professionisti esperti del settore.

Negli anni, abbiamo costantemente portato avanti le istanze di invalidazione del tasso Euribor vigente nel periodo del sanzionato cartello sanzionato dalla Commissione Europea e apprendiamo con nuova enfasi il significativo pronunciamento della Corte di Cassazione.

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