Ancora una volta, la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 3405 del 6 febbraio 2024 – Presidente Sestini – Relatore Tassone, torna a soffermarsi sulle cd. cartolarizzazioni, ribadendo il principio, già consolidato, riguardante la prova della cessione di crediti in blocco.
Il principio di diritto enunciato richiama anche precedenti decisioni nelle quali la Corte, come nella presente pronuncia, ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva della società cessionaria.
In particolare, nel caso esaminato dalla Corte, la società cessionaria appellante aveva stipulato tre contratti di cessione di crediti e – per suffragare la propria legittimazione di cessionaria – aveva depositato l’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale senza così fornire una prova sufficiente dell’inclusione del credito oggetto della controversia nell’operazione di cessione e, di conseguenza, della sua legittimazione sostanziale che è stata – dunque – dichiarata insussistente dal Supremo Consesso.
La Corte ha al proposito chiarito come la produzione dell’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 58 del Testo Unico Bancario non sia sufficiente a dare prova dell’avvenuta cessione, avendo -di contro- quella mera funzione pubblicitaria volta ad esentare il cessionario dalla notifica al debitore ceduto.
L’avviso ex art 58 T.U.B., pertanto, non costituisce ad avviso della Cassazione una prova definitiva della cessione stessa.
Affinché l’avviso possa essere considerato prova della cessione dei crediti in blocco, lo stesso dovrebbe contenere tutti gli elementi necessari per identificare chiaramente e con CERTEZZA il credito, dimostrando così in modo inequivocabile la sua inclusione nella cessione.
La Corte, in definitiva, ha chiarito:
“Come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l’estratto ex art. 58 TUB”.
“In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l’esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell’ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”.