Mutuo – documento di sintesi – funzione meramente informativa

Con ordinanza del 22 maggio 2023, n. 14000, la Cassazione, chiamata ad esprimersi dalla Curatela Fallimentare della società fallita – a suo tempo mutuataria del contratto di mutuo fondiario a stato di avanzamento lavori oggetto di giudizio – in relazione al valore del cd. Documento di sintesi ed, in particolare, in relazione alla ritenuta invalidità contrattuale per assenza di tale documento, ha chiarito che la mancata consegna di esso Documento di Sintesi in sede contrattuale non inficia la validità contrattuale, rilevando unicamente sotto il profilo della violazione di norme comportamentali.

La tesi di nullità, portata avanti dal curatore fallimentare, afferiva al mancato rispetto delle disposizioni regolamentari introdotte dalla Delibera C.I.C.R 4 marzo 2003 della Banca d’Italia, che prevedono che il contratto bancario sia corredato da un documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali e contenga l’Indicatore di Costo Sintetico (ISC).

La Corte di Cassazione, ritenedo infondato il motivo, ha ritenuto – di contro – che: ” Il documento di sintesi svolge una funzione informativa, avendo la finalità, soprattutto nella fase precontrattuale (ma anche in sede di stipula e nella fase post-contrattuale) di riportare in modo sintetico e riassuntivo gli aspetti più significativi del contratto. In sostanza, il documento di sintesi, avendo un contenuto riepilogativo delle condizioni contrattuali più rilevanti, ha lo scopo di consentire al cliente di districarsi tra le molteplici previsioni pattizie, consentendogli una più agevole e rapida lettura delle clausole del testo negoziale che regolano il suo rapporto economico con la banca. Ma, proprio perché svolge una funzione meramente informativa, tale documento non rientra nel contenuto strutturale del contratto (non costituisce uno dei requisiti contrattuali previsti dall’art. 1325 cod. civ.), con la conseguenza che l’inosservanza dell’obbligo di sua consegna al cliente rileva solo sotto il profilo della violazione, da parte della banca, di norme che riguardano il comportamento dei contraenti; violazione la quale può essere (solo) fonte di responsabilità, pre-contrattuale o contrattuale (vedi Cass. S.U. n. 26724/2007), ma non può, in ogni caso, determinare la nullità del contratto”.

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