Utilizzo improprio di carta di credito e contestazione del cliente della mancata autorizzazione. Onere della prova rafforzato in capo all’Istituto di Credito.

L’Istituto di Credito è gravato dell’onere della prova della frode, del dolo o della colpa grave del cliente nell’utilizzo illecito di carte di pagamento (servizi di pagamento) ove il cliente neghi di aver autorizzato l’operazione di pagamento.

Tale previsione è contenuta nel DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010 , n. 11 (Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifi ca delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE) la cui ratio è quella di  garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza dei sistemi informatici di pagamento.

L’eventuale segnalazione negativa del cliente presso i sistemi di informazioni creditizie in conseguenza dell’operazione di pagamento non autorizzata, determina il periculum in mora necessario per l’accoglimento del ricorso cautelare volto alla cancellazione in considerazione degli effetti negativi per il segnalato che abbia riscontrato la mancata erogazione di un finanziamento.

Tribunale Napoli del 06 Maggio 2021. Pres. Giovanni Tedesco. Est. Ragozini. Dr. Ettore Pastore Alinante

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