Rimborso anticipato e diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito

Secondo una recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea,in caso di rinnovo o estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla restituzione di tutti gli interessi e le commissioni bancarie per i mesi in cui non ha usufruito del finanziamento.

L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori  stabilisce  il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito e include tutti i costi posti a carico del consumatore.

La  Corte di Giustizia UE  si è stata chiamata, di recente,  a  pronunciarsi  sulla delicata questione se […] il diritto del consumatore  alla  riduzione  del  costo  totale  del  credito  in  caso  di  rimborso  anticipato  di  quest’ultimo, contemplato all’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, riguardi anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto.

La pronuncia della Corte   (Corte di giustizia UE, Sez. I, 11 settembre 2019, C-383/18) , è stata chiara: in caso di rinnovo o estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito per i mesi in cui non ha usufruito del finanziamento che “includa tutti i costi posti a carico del consumatore” (e, pertanto, anche tutte le commissioni a quest’ultimo applicate).

Di conseguenza, sempre secondo la Corte di Giustizia, non si dovrebbe più operare alcuna verifica sulla natura delle commissioni bancarie – che siano una tantum (ad es. di istruttoria iniziale della pratica) o invece periodiche (costi della polizza assicurativa) – ma la Finanziaria/Banca dovrà semplicemente restituire gli interessi e tutte le commissioni bancarie in misura proporzionata al numero di mesi in cui non si è più usufruito del finanziamento.

La sentenza ha una portata molto ampia:

  • Le banche infatti dovranno tenere conto delle indicazioni della Corte per i ricalcoli futuri
  • I consumatori che hanno già chiuso il contratto con le banche avranno 10 anni di tempo (corrispondente al periodo di prescrizione previsto dalla legge) per agire retroattivamente e recuperare le somme pagate in eccesso.

Sentenza Corte di giustizia UE, Sez. I, 11 settembre 2019, C-383/18

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