Responsabilità indiretta della Banca per fatto illecito del promotore finanziario, onere probatorio ed obblighi di correttezza ed informativa.

Nella casistica giurisprudenziale in tema di Intermediazione finanziaria frequente è il caso del promotore finanziario che, con artifici e raggiri,  sottragga disponibilità di denaro al proprio cliente. Altrettanto frequente, nella giurisprudenza in materia, è la difesa dell’Intermediario abilitato che chieda la riduzione o l’esclusione del risarcimento richiesto dal cliente danneggiato, sostenendo che questi abbia concorso assieme al promotore finanziario a causare il danno lamentato. 

A tal riguardo si segnala una recente ed interessante decisione di merito del Tribunale di Torre Annunziata del 20.03.2019. Nella citata sentenza, il giudice di merito affronta diversi argomenti di attualità, trattando diffusamente dell’obbligo di informativa e di correttezza a carico dell’Istituto di credito, della validità del contratto d’intermediazione “monofirma” e degli indizi probatori comprovanti l’illiceità della condotta del promotore e la responsabilità solidale dell’Istituto di Credito. 

Il caso affrontato dal Tribunale partenopeo trae origine dalla sfortunata vicenda che ha visto protagonisti due coniugi, affidatisi ad una promotrice finanziaria di un noto Istituto di Credito.  Secondo quanto riferito dagli attori, la promotrice finanziaria nell’anno 2003 aveva proposto ai  due coniugi di volturare, presso lIstituto di credito da lei rappresentato, una polizza assicurativa precedentemente stipulata con una compagnia assicurativa. Seguendo le indicazioni della promoter, i due coniugi riscattavano la polizza e di seguito le affidavano l’importo liquidato perché venisse investito presso l’Istituto di credito. Tuttavia alla  successiva scadenza della polizza, pur a fronte di una formale richiesta di riscatto, gli attori non ricevevano alcuna somma di danaro.  

A questo punto gli attori interpellavano la Banca, la quale riferiva che da un verifica della documentazione bancaria riconducibile ai due coniugi, non risultava alcuna polizza assicurativa intestata ai due attori ma, solo ed unicamente un contratto di c/c di cui gli attori non avevano mai avuto conoscenza. 

Mentre secondo gli attori andava riconosciuta la responsabilità della Banca per fatto illecito commesso dal proprio preposto, l’Istituto di credito convenuto si difendeva eccependo da una parte l’assenza di alcun nesso di occasionalità con la promotrice finanziaria  e dall’altra  il concorso degli attori nel aver cagionato  il danno lamentato ai sensi e per gli effetti dell’art. 1227 c.c. 

In merito al collegamento occasionale tra la Banca e il promotore finanziario, il Tribunale partenopeo ribadiva che lo stesso poteva facilmente evincersi da innumerevoli elementi di prova quali le ricevute di pagamento rilasciate dalla promotrice finanziaria ai due clienti con tanto di logo dell’Istituto di credito e codice di riconoscimento del P.F. associato alla Banca. 

Riguardo invece alla prova del concorso di colpa, la Banca convenuta sosteneva: 1) che la dazione delle somme in contanti ad opera degli investitori denotava un comportamento collusivo da parte degli attori; 2) che la collusione con la promotrice finanziaria era evincibile  altresì dal tentativo ad opera degli attori, di far credere all’Autorità adita, di non aver mai  acceso alcun rapporto di c/c con l’Istituto di credito; 3) che il fatto stesso che il rapporto in questione si fosse svolto al di fuori dai locali commerciali della Banca costituiva prova evidente che la promotrice finanziaria avesse agito “extra mandato” con l’appoggio degli investitori-clienti.  

Orbene, in ordine alla prima eccezioni, il Tribunale assumeva che la circostanza che il cliente avesse consegnato al “private banker” somme di danaro con modalità difformi rispetto a quelle che lo stesso sarebbe stato legittimato a ricevere, non interrompeva -in caso dindebita appropriazione da parte del promotore finanziario- il nesso di causalità tra lo svolgimento della sua attività e la consumazione dellillecito, così come non interrompeva la corresponsabilità solidale dell’Intermediario finanziario in ordine al fatto illecito commesso dal proprio preposto.  

Con riferimento alla seconda eccezione, il Tribunale partenopeo -correttamente statuendo in ordine al principio di ripartizione dell’onere della prova- assumeva che la Banca convenuta non aveva adeguatamente dimostrato né tanto meno provato che l’apertura, l’utilizzo e la gestione del citato c/c fosse stata regolarmente affidata ai coniugi (…). Invero era onere della Banca (…) dimostrare l’infondatezza dell’eccezione sollevata, allegando copia del contratto del contratto di conto corrente sottoscritto dalle parti e documentazione comprovante il rilascio della chiavetta e della password per l’utilizzo “home banking” del conto corrente bancario, con tanto di firma per ricevuta consegna dei due correntisti”. 

Ed invero a fronte di precipui oneri documentali gravanti sulla convenuta, la stessa aveva allegato unicamente: 1) un contratto quadro “monofirma” relativo a servizi bancari di investimento, parzialmente compilato senza l’intersezione della casella dedicata allapertura di conto corrente di corrispondenza; 2) gli estratti c/c dalla data di accensione a quella di estinzione del conto, a cui però non seguiva la prova della relativa consegna ed il rilascio della chiavetta e della password di accesso al servizio “Home banking” per la gestione telematica del conto. L’assenza di tali elementi probatori unitamente a svariati elementi presuntivi corroboravano a parere del Tribunale la tesi sostenuta dagli attori, ossia che la gestione del c/c -intestato fittiziamente ai due coniugi- fosse gestito in realtà dalla promotrice finanziaria. 

In ordine allultima eccezione formulata da parte convenuta, ossia che il rapporto promozionale si era svolto al di fuori dei locali commerciali della Banca, il Tribunale chiariva che tale circostanza pur potendo apparire in prima facie “anomala” o comunque “singolare” in verità si confà pienamente al ruolo ed ai compiti affidati dall’intermediario al proprio promotore finanziario” così come statuito dallo stesso art. 31 comma 2 T.U.F.. 

Infine, a parere del Giudice di merito non valeva a negare la responsabilità dell’Istituto di credito la circostanza che la promotrice finanziaria -negli ultimi anni di promozione con i due clienti- avesse agito “extra mandato”, dal momento che la Banca mandante aveva deciso di interrompere il rapporto di agenzia, revocando l’incarico alla consulente. Come correttamente ribadito dal Tribunale doveva essere la Banca ad informare il cliente dell’intervenuto “cambio private bank” configurandosi una grave responsabilità dell’Istituto sia in termini sia di culpa in eligendo che in vigilando, per non avere la stessa osservato gli obblighi di protezione del cliente e di vigilanza sul preposto. 

Sentenza Torre Annunziata, 20 marzo 2019

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