NULLITA’ DEL CONTRATTO DI MUTUO PER MANCATA INDICAZIONE DELL’ISC/TAEG

I contratti di mutuo, di anticipazione bancaria e di finanziamento in genere devono contenere, al loro interno – o, dal 2009, quantomeno nel documento di sintesi – l’indicazione, espressa in punti percentuali, del costo totale dell’operazione per il cliente, avuto riguardo a tutti i costi collegati dell’erogazione del credito[1]; in mancanza, gli stessi contratti possono essere, mediante pronuncia giudiziale, dichiarati nulli, con rilevanti conseguenze in ordine alla debenza degli interessi.[2]

Difatti, le norme sulla trasparenza bancaria, nonché sul contenuto stesso dei contratti bancari, di cui al Testo Unico Bancario, impongono alle Banche e agli intermediari finanziari di indicare ai clienti –  indipendentemente dalla qualifica o meno di consumatore – il costo complessivo del finanziamento: ciò attraverso l’inserimento nei contratti e/o nei relativi documenti di sintesi, di un indicatore sintetico di costo, espresso con l’acronimo l’ISC (o  TAEG, per quanto riguarda il credito al consumo).

Più precisamente, l’art.117 T.U.B., al comma 8, stabilisce che “la Banca d’Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell’intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d’Italia.”

            Le prescrizioni della Banca d’Italia di cui all’art. 117 T.U.B. appena citato, a cui bisogna fare riferimento per il periodo 2003 – 2009, sono le Istruzioni della Banca d’Italia emanate in attuazione della delibera CICR del 4 marzo 2003, contenente la disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni dei servizi bancari e finanziari; le stesse sono aggiornate periodicamente.

Per quel che rileva ai fini del presente articolo, bisogna avere riguardo alle Istruzioni della Banca d’Italia del 25.7.2003, rese in aggiornamento della circolare n. 229/1999.

            La delibera CICR, all’art.9, stabilisce che “al contratto è unito un documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali, redatto secondo i criteri indicati dalla Banca d’Italia. La Banca d’Italia individua le operazioni ed i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un indicatore sintetico di costo comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a formare il costo effettivo dell’operazione per il cliente”; a sua volta, l’art. 9 delle succitate Istruzioni della Banca d’Italia del 2003, rubricato, per l’appunto, “Indicatore Sintetico di Costo”, prevede espressamente che “Il contratto e il «documento di sintesi» di cui al par. 8 della presente sezione riportano un «indicatore sintetico di costo» (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG), ai sensi dell’art. 122 del T.U. e delle relative disposizioni di attuazione, quando hanno a oggetto le seguenti categorie di operazioni indicate nell’allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003:— mutui; — anticipazioni bancarie;— altri finanziamenti. Alle operazioni di credito al consumo si applicano le disposizioni sul TAEG previste ai sensi del Capo II del Titolo VI del T.U”.

            In definitiva, alla luce delle norme settoriali integrative dell’art. 117 T.U.B. (da cui le stesse traggono la loro forza cogente-prescrittiva), l’indicazione dell’ISC rappresenta(va) un elemento tipico del contratto di mutuo e la sua omessa indicazione comporta la nullità del contratto per la mancanza dei requisiti minimi di trasparenza voluti dal legislatore.

            In questo senso si è pronunciato il Tribunale di Napoli con sentenza n. 7779/2015 pubblicata il 25/05/2015 (est. Dott. Massimiliano Sacchi): “E’, invece, fondata l’eccezione di nullità del contratto, per omessa indicazione dell’ISC (indicatore sintetico di costo). In proposito, il Tribunale rileva che l’articolo 9 della delibera CICR del 4.3.2003, contenente la disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni dei servizi bancari e finanziari, stabilisce che «al contratto è unito un documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali, redatto secondo i criteri indicati dalla Banca d’Italia. La Banca d’Italia individua le operazioni ed i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un indicatore sintetico di costo comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a formare il costo effettivo dell’operazione per il cliente». Le istruzioni di vigilanza per le banche, emanate dalla Banca d’Italia, applicabili ratione temporis alla fattispecie in esame, di cui l’opponente ha versato in atti una copia, in attuazione della delibera CICR dinanzi richiamata, al titolo X, disciplinano la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari. In particolare, le stesse prescrivono, all’articolo 8, l’obbligo di consegnare al cliente un documento di sintesi, volto a fornire evidenza delle più significative condizioni contrattuali ed economiche. Con riguardo all’ISC, il successivo articolo 9, prevede che, in caso di mutui, anticipazioni ed altri finanziamenti, esso vada riportato nel documento di sintesi e che debba essere calcolato conformemente alla disciplina del TAEG. Nella specie, il contratto di finanziamento, nel frontespizio, riporta il documento di sintesi, in cui sono indicati gli elementi che concorrono alla formazione dell’ISC, cioè il tasso di interesse nominale (7,55%), le spese di istruttoria (euro 750,00), oltre alle ulteriori condizioni economiche (commissione di estinzione anticipata, imposta sostitutiva, tasso di mora). E’, invece, assolutamente pacifico, siccome neppure contestato da Unicredit, che il contratto ed il documento di sintesi non riportino la misura e l’indicazione dell’ISC. Tanto, invero, emerge agevolmente dall’esame della seconda pagina del documento di sintesi, in cui, lo spazio destinato all’indicazione di siffatto parametro, non è stato compilato. L’evidenziata carenza determina la nullità del contratto, perché l’articolo 117 comma 8 TUB, nella formulazione applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, stabilisce espressamente che «La Banca d’Italia d’intesa con la CONSOB può prescrivere che determinati contratti o titoli, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti e i titoli difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell’intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d’Italia adottate d’intesa con la CONSOB». La norma appena richiamata consente, quindi, di ritenere che, quando il contratto presenta un contenuto difforme da quello che, relativamente a determinate categorie di operazioni è prescritto dalla Banca d’Italia, esso soggiace alla previsione di nullità. Pertanto, poiché le istruzioni di vigilanza, adottate dalla Banca d’Italia sulla base del potere ad essa conferito dal medesimo articolo 117, impongono che i contratti di mutuo riportino il valore dell’ISC, la carenza di tale indicazione determina la nullità del contratto, anche se, come nella specie, siano esposti gli elementi che concorrono alla determinazione di tale parametro. Peraltro, siccome il calcolo dell’ISC non consiste in una semplice somma algebrica di fattori riportati nel contratto, ma impone di fare riferimento alla formula per la determinazione del TAEG e, quindi, ad un elemento che non è in alcun modo desumibile dal contratto, ma risulta solo dalle istruzioni dettate dall’organo di vigilanza delle banche, l’omessa indicazione dell’ISC priva in concreto il cliente della possibilità di conoscere tale parametro, in chiara violazione delle finalità di trasparenza perseguite dalle richiamate istruzioni della Banca d’Italia. Affermata, quindi, la nullità del contratto, resta da stabilire quali effetti ne derivino sul piano della fondatezza della pretesa azionata in giudizio dalla banca. Al riguardo, il Tribunale, in adesione a quanto sul punto opinato dalla difesa dell’opponente, rileva che, in effetti, l’accertata nullità del contratto imponga, in accoglimento della proposta opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo”.

E’ dunque evidente la portata dirompente della sentenza appena citata[3]: tutti quei contratti di mutuo, di anticipazione bancaria e in generale di finanziamento, stipulati dopo il mese di luglio 2003 – data di entrata in vigore delle Istruzioni della Banca d’Italia sopra citate – devono, a pena di nullità, indicare il costo complessivo del finanziamento, mediante, per l’appunto, l’inserimento, all’interno del contratto e del documento di sintesi, dell’Indicatore Sintetico di Costo (ISC o TAEG, che ha funzione equivalente)[4].

Alla sentenza del Tribunale di Napoli si sono aggiunte ulteriori pronunce che ne hanno sposato l’orientamento: in primis, l’ordinanza del Tribunale di Cagliari n. 5295/2016 del 29.3.2016 “Occorre anzitutto evidenziare che l’ISC, a norma del paragrafo 9, sezione II delle Istruzioni della Banca d’Italia, deve essere riportato non solo nel documento di sintesi, ma anche nel contratto. Esso, dunque, e questa è una prima fondamentale distinzione, è contenuto nel contratto e, dovendo essere anche riportato nel documento di sintesi, costituisce una condizione principale del contratto…In conclusione, la mancata indicazione dell’ISC, che si verifica anche nell’ipotesi in cui vengano indicate solamente le singole componenti di costo, determina la nullità del contratto sia per violazione del precetto di cui all’art. 117 TUB (in tal senso, Tribunale di Napoli, sentenza n. 779 del 25.5.2015) sia per violazione di norma imperativa ex art. 1418 c. 1 c.c…. La nullità del contratto deve essere pronunciata… al fine di paralizzare la richiesta dell’opponente di ammissione del credito, già ammesso in chirografo, con il rango privilegiato ipotecario…”. Nel medesimo senso, Tribunale di Torre Annunziata, ordinanza n. 1629/2016 del 18.2.2016: “…Ora, l’omessa indicazione nel contratto di finanziamento dell’ISC (che equivale al TAEG) costituisce grave vizio genetico, comportante la nullità del contratto stesso… L’indicazione dell’ISC rappresenta dunque un elemento tipico del contratto di finanziamento, la sua omessa indicazione comporta la nullità del contratto per la mancanza dei requisiti minimi di trasparenza voluti dal legislatore”.

            Le pronunce in oggetto, dunque, evidenziano che l’ISC si pone in una duplice veste: sia come strumento di pubblicità nella fase precontrattuale, e di qui l’inserimento nella sezione II delle Istruzioni, sia quale contenuto minimo e tipico del contratto previsto necessariamente dalla Banca d’Italia quale strumento di protezione del cliente in funzione di trasparenza delle condizioni economiche del contratto.

            In definitiva, nel periodo successivo al 18 ottobre 2003 (data di entrata in vigore delle Istruzioni della Banca d’Italia del 25 luglio 2003), e quantomeno fino al 25.9.2009[5], i contratti di mutuo, anticipi bancari e di finanziamento, e i relativi documenti di sintesi, devono contenere, a pena di nullità, l’indicazione del costo complessivo dell’erogazione del credito per il cliente, espresso in forma percentuale con l’acronimo ISC o TAEG.

            La conseguenza di tale nullità è il ricalcolo degli interessi dovuti al tasso legale, in luogo del tasso convenzionale previsto nel contratto; con la precisazione che, laddove il rapporto si sia esaurito – e in ogni caso in cui egli abbia comunque già versato interessi al tasso convenzionale –  il cliente avrà diritto alla restituzione degli interessi pagati in eccedenza rispetto al suddetto saggio legale.

[1] Escluse le spese e l’onorario del notaio (quando richiesto), le imposte relative alla stipula del contratto, le spese legali per l’eventuale recupero forzoso del credito e gli interessi di mora.

[2] Ciò vale, in particolar modo, per i contratti stipulati tra il 18.10.2003 e il 25.9.2009, v.infra.

[3] Si segnala, nel periodo immediatamente precedente alla sentenza del Tribunale Partenopeo, e in una simile fattispecie in cui il TAEG dichiarato nel contratto era inferiore a quello effettivamente applicato, la sentenza n. 230 del Tribunale di Chieti: “La violazione dell’obbligo della banca di informare il cliente del TAEG in concreto applicato nell’ambito del più complesso ed unitario piano di finanziario proposto all’investitore, costituisce violazione di norme imperative inderogabili determinanti nullità non solo del contratto di finanziamento ma anche dei contratti collegati di acquisto di titoli mobiliari, oltre che inadempimento di obbligazioni contrattuali della banca determinanti una responsabilità della stessa”. Nel medesimo senso, Tribunale Benevento, pronunce del 27.11.2007 e 21.10.2005.

[4] Con l’ulteriore precisazione che, a partire dal 2009 e dal relativo aggiornamento delle Istruzioni di Vigilanza del 29 luglio, è necessario e sufficiente che l’indicatore sintetico di costo o TAEG sia indicato nel solo documento di sintesi, e non anche nel contratto. Le Istruzioni in questione hanno esteso l’obbligo anche ai conti correnti destinati ai consumatori e alle aperture di credito offerte ai clienti al dettaglio.

[5]  In seguito all’entrata in vigore delle Istruzioni della Banca d’Italia del 29.7.2009, e in vigore dal 25.9.2009, tale indicazione può non essere inserita nel contratto ma deve, in ogni caso, essere presente nel documento di sintesi. Il cambiamento del tenore dell’art 8 ( divenuto 9. nell’aggiornamento), che non prevedono più l’ISC quale elemento del contratto vero e proprio, potrebbe complicare le chances di ottenere una pronuncia di nullità dell’intero contratto. Tuttavia, resta sempre ferma una responsabilità dell’Intermediario per violazione degli obblighi informativi.

 

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