Nulle le fideiussioni omnibus conformi allo schema predisposto dall’ABI

Cassazione Civile, Sez. I, 12 dicembre 2017, n. 29810 – Pres. Dogliotti, Est. Genovese.

Le fideiussioni che riflettono lo schema predisposto dall’ABI nell’ottobre 2002 (segnatamente, clausole di “sopravvivenza”, “reviviscenza” e rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 c.c.)  con le “Condizione generali di contratto per la Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” (c.d. fideiussione omnibus), sono nulle e prive di effetti per violazione dell’art. 2 della legge antitrust n. 287 del 1990, concretando il riflesso di un’intesa restrittiva della concorrenza vietata dall’art. 2, co. 2, lett. A della detta norma.

Invero, secondo la Cassazione con la pronunzia in commento, la violazione dell’art. 2 legge antitrust, consumatasi “a monte” nella predisposizione e nell’adozione uniforme di uno schema contrattuale restrittivo della concorrenza, determina la nullità dei contratti stipulati “a valle” in conformità allo schema.

La Suprema Corte, per tal modo, dettaglia gli effetti di quanto argomentato da Banca d’Italia con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 (emesso in funzione di Autorità di tutela della concorrenza nel mercato bancario) con cui si censurava la violazione della disciplina antitrust in riferimento a clausole del seguente tenore:

–  clausola di sopravvivenza: «qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate»;

clausola di reviviscenza: «il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo »;

–  rinuncia termini ex art. 1957 cc: «i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’art. 1957 cod. civ., che si intende derogato».

Gli ermellini statuiscono che il Garante può giovarsi della cosiddetta prova privilegiata, non dovendo provare la condotta anticoncorrenziale tra le Banche, ma può basarsi sull’accertamento a questo fine effettuato dalla Banca D’Italia nel 2005 su parere dell’AGCM mentre spetterà dunque alle banche dimostrare che le fideiussioni proposte ai loro clienti si differenziano nello specifico da quelle generalmente utilizzate nel sistema creditizio.

Vanno accolte dunque le domande di nullità radicale e risarcimento proposte nei confronti della banca e, nel caso di specie, anche a prescindere dalla anteriorità del contratto di garanzia rispetto all’accertamento dell’Autorità a condizione che quell’intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo, considerato anche che rientrano sotto quella disciplina anticoncorrenziale tutte le vicende successive del rapporto che costituiscano la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza.

Allegato: Cassazione Civile, Sez. I, 12 dicembre 2017, n. 29810

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