L’operatività del conto non è ostativa alla rideterminazione del saldo di conto corrente ed alla ripetizione dell’indebito allorquando il saldo è attivo

Tribunale di Velletri sezione II civile sentenza n. 1633/2018 pubblicata il 10/07/2018 Dott. ssa Paola Pasqualucci

L’operatività del conto non è ostativa alla rideterminazione del saldo di conto corrente ed alla ripetizione dell’indebito allorquando il saldo è attivo, di modo che non si pone per la correntista il problema di dimostrare di aver corrisposto alla banca le somme delle quali chiede la ripetizione.

Va riconosciuto il danno da minore disponibilità di risorse finanziarie allorquando gli indebiti bancari abbiano sottratto liquidità per ripianare esposizioni debitorie aziendali.

Va riconosciuto il danno quantificabile in via equitativa per illegittima segnalazione in Centrale Rischi alla società che è risultata creditrice dell’Istituto di Credito a seguito di rideterminazione del saldo dare-avere tra le parti.

Va condannato al pagamento in via equitativa ex art 96 co 3 cpc l’Istituto di Credito che abbia proposto una difesa strumentale e pretestuosa rilevabile dalla completa divergenza tra i motivi di opposizione e quanto affermato non solo dagli annosi orientamenti giurisprudenziali, ma anche e soprattutto dalla discordanza dei motivi di doglianza invocati con la lettera del codice civile.

Importantissima sentenza del Tribunale di Velletri in una vertenza patrocinata dallo studio MC LEGAL Mazzola Carrella & Associati a favore di una Srl romana e dei suoi garanti.

Il Tribunale, accogliendo pienamente le doglianze della cliente dello studio, ha condannato un noto Istituto di Credito alla restituzione a titolo di ripetizione dell’indebito dell’ingente somma di € 281.021,77, oltre interessi e rivalutazione dalla data dei singoli addebiti al soddisfo ed ha riconosciuto il risarcimento del danno da indisponibilità di maggiori risorse finanziarie in favore delle parti attrici liquidato in € 100.000,00, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo; ovvero per l’erronea segnalazione interbancaria di € 100.000,00 liquidata in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo.

Inoltre il Tribunale di Velletri – accogliendo l’ulteriore domanda formulata dallo studio – ha condannato l’Istituto di Credito al significativo pagamento della somma di € 50.000,00 liquidata in via equitativa ex art. 96 cpc comma terzo.

Questi i tratti salienti della pronuncia in commento in ordine ai punti su citati:

“Recentemente la Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. I, ord. 30 novembre 2017, n. 28819) ha evidenziato che l’operatività del conto non è circostanza ostativa del ricalcolo del saldo che, quindi, può essere eseguito residuando onere della Banca provare la tipologia di rimesse in conto. Per cui, in assenza di tale prova (come nel caso di specie) sarebbe in ogni caso legittima la richiesta di ripetizione dell’indebito. Nel caso che ci occupa, invero, a fronte di un saldo debitore sul conto corrente ordinario di euro 33.398,41 alla data dell’ultimo estratto reso disponibile al Ctu dr. Nasoni del 29.08.2019, corrisponde un saldo creditore ricostruito e rettificato dal CTU di € 353.933,67. Per tali motivi appare del tutto evidente che la domanda di ripetizione possa essere accolta, come argomentato da recentissima giurisprudenza di merito, cfr. Tribunale di Napoli n. 350/2018 pubbl. il 12/01/2018 per la quale: “La domanda di ripetizione proposta (…) va accolta” “perché il saldo è attivo, quindi non si pone per la correntista il problema di dimostrare di aver corrisposto alla banca le somme delle quali chiede la ripetizione”.

“Deve essere accolta la richiesta risarcitoria del danno da indisponibilità di maggiori risorse finanziarie. La società attrice ha ricevuto dei ricorsi di fallimento e si è vista e si vede pericolosamente esposta alla dichiarazione di insolvenza per un debito di gran lunga inferiore alle somme che si sono rilevate illegittimamente addebitate dalla Banca convenuta”. 

“Per quanto riguarda la illegittima segnalazione in centrali rischi presso la Banca d’Italia si rileva che ciò è avvenuto in assenza di alcuna posizione debitoria della società attrice che invece è risultata creditrice. La Banca, quindi, ha illegittimamente e erroneamente segnalato in Centrale Rischi incorre lapalissiana responsabilità contrattuale, agendo in spregio ai canoni di correttezza e buona fede ex artt. 1175, 1374, 1375 Cod. Civ., e, dall’altro, in responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 Cod. Civ. , ex multis e per tutte Cass. n. 13345/2006”.

Tribunale di Velletri Sez. 2 Dr. Pasqualucci Sentenza n. 1633-2018 pubbl. il 10.07.2018

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