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Usurarietà del tasso di mora? Il mutuo diventa gratuito.

Se il tasso di mora è usurario, non è dovuto alcun interesse sul mutuo: la portata dirompente dell’ordinanza Cass. Civ. Sez. VI 4/10/2017 n. 23192.

Con la recente ordinanza la Corte di Cassazione ha sostanzialmente affermato che se l’interesse moratorio previsto in un contratto bancario è usurario (nella specie trattavasi di un contratto di mutuo) tutto il rapporto è convertito a titolo gratuito: il che significa che nel caso di usurarietà del tasso di mora, non sarà dovuto all’Istituto di Credito alcun interesse, neanche corrispettivo.

Sebbene la pronuncia in commento, a sommesso avviso di chi scrive, non brilli per chiarezza espositiva e motivazionale, la stessa ha una portata sostanzialmente dirompente.

Dopo taluni passaggi sibillini, la Corte afferma infatti che: come ha già avuto modo di statuire la giurisprudenza di legittimità «è noto che in tema di contratto di mutuo, l’art. 1 della I. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (Cass. 4 aprile 2003, n. 5324). Ha errato, allora, il tribunale nel ritenere in maniera apodittica che il tasso di soglia non fosse stato superato nella fattispecie concreta, solo perché non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del detto tasso» (Cass. ord. 5598/2017; con principio già affermato da Cass. 14899/2000)”.

Segnatamente, la decisione della Cassazione è riferita ad un ricorso presentato da un istituto di credito (creditore in virtù di un contratto di mutuo fondiario) che si era visto rigettare l’opposizione allo stato passivo proposta in quanto ammesso al passivo del fallimento del mutuatario solo per ciò che concerneva la sorta capitale mutuata atteso che “come emerso dalla c.t.u., al momento della pattuizione il tasso degli interessi moratori era superiore al tasso soglia, vertendosi, così, in ipotesi di usura originaria (e non in quella di usura sopravvenuta come dedotto dalla banca) e, conseguentemente, ai sensi dell’art. 1815 c.c., la pattuizione del tasso di mora era considerata nulla e nessun interesse spettava”. Per il Tribunale Fallimentare di Matera, infatti, sia in sede di ammissione al passivo che all’esito dell’opposizione avverso la stessa, tale circostanza imponeva di escludere, ai sensi dell’art. 1815 c.c., che la Banca potesse insinuarsi al passivo anche per ciò che concerne gli interessi.

Con l’ordinanza in commento il Supremo Consesso ripercorre i motivi di doglianza della Banca a tale pronunzia per contestarne radicalmente i contenuti ancorati a quell’interpretazione data da parte della giurisprudenza di merito che ha ritenuto, in ipotesi di usurarietà dell’interesse moratorio, la “salvezza” del credito maturato a titolo di interessi corrispettivi: “con il ricorso si deduce in unico motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 1815 c.c. e della I. 108/1996, in quanto il tribunale ha erroneamente rilevato che, al fine del superamento del tasso soglia, si deve valutare l’eventuale usurarietà originaria del tasso di mora e posto che, nel caso di affermata nullità degli interessi usurari moratori, detta nullità non potrebbe colpire gli interessi corrispettivi i quali non superino il tasso soglia”.

Il ricorso dell’istituto di credito, infatti, è stato rigettato dal Supremo Consesso, ed è stato addirittura reputato “manifestamente infondato”.

Va da sé che con il rigetto del ricorso la Cassazione ha confermato la decisione del Tribunale di merito e, seppur con deficit motivazionale, ha di fatto avallato quell’interpretazione giurisprudenziale di merito per la quale l’accertamento di una pattuizione usuraria, sia che riguardi gli interessi corrispettivi che esclusivamente quelli moratori, rende gratuito l’intero rapporto.

In definitiva, ad oggi, nel pieno rispetto della norma civile e penale in tema di usura, è certamente consigliabile valutare il tasso di interesse moratorio applicato al rapporto e, in caso di sua usurarietà, instaurare procedimento di mediazione – comunque obbligatorio per l’eventuale introduzione di un giudizio di merito – per richiedere la ripetizione degli interessi percepiti dalla Banca in presenza di un comportamento illegittimo; l’ordinanza in questione, nonostante la sua carenza motivazionale, è indubbiamente un punto di forza per il correntista e certamente un argomento valido per “invogliare” la Banca a prendere in considerazione le richieste della clientela i cui contratti risultino affetti da pattuizioni usurarie.

Leggi l’ordinanza:Cass. ord. Ferro ott. 2017 interessi mora usurari – mutuo gratuito

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