La Corte d’Appello di Bari con sentenza n.125 del 23/01/2020 è nuovamente intervenuta sulla controversa tematica degli effetti ricadenti sulla disciplina di un finanziamento in caso di usurarietà del tasso di mora ivi pattuito, ribadendo il consolidato principio secondo cui è illegittimo “Il rilevato superamento del tasso soglia con riferimento a qualsiasi tipologie di interesse “ a qualunque titolo convenuto” e quindi anche con riferimento al tasso moratorio (cfr. ordinanza Cassazione 23192/2017).
Da tale principio la Corte Barese ritiene -a parere di chi scrive correttamente e coerentemente con la ratio legislativa di settore – debba derivare la gratuità dell’intero finanziamento ex art 1815 cod civ., atteso che la nullità della clausola degli interessi moratori per superamento del tasso soglia non può che travolgere anche la clausola relativa agli interessi corrispettivi e ciò anche nel caso di mancata effettiva corresponsione degli interessi moratori pattuiti in misura usuraria (cfr. art 644 cp sulla ‘promessa’ di pagamento di interessi usurari). Tale risultato, argomenta attentamente la Corte, costituisce un effetto interpretativo della ratio del legislatore del 1996 che – non a caso – ha inteso inasprire le conseguenze del superamento della soglia usura prevedendo, quale sanzione a carico del mutuante, la non debenza degli interessi in aggiunta alla nullità della clausola usuraria, a fronte del previgente dato normativo che faceva conseguire alla nullità della clausola la sola debenza di interessi nella misura legale.
Sicchè, nel rigettare la tesi interpretativa adottata dal primo giudice, secondo cui i tassi moratori non concorrono a determinare il T.E.G giacchè essi non devono essere considerati remunerazione bensì penale per il mancato e/o ritardato pagamento, la Corte d’Appello di Bari evidenzia come sia irrilevante la distinzione fisiologica tra le due tipologie di interessi, rilevando unicamente la circostanza della ‘promessa’ del tasso oltre soglia ( Cass 4/4/2003 n.5324). Diversamente opinando “tale interpretazione di fatto vanifich[erebbe] l’effetto sanzionatorio previsto dal legislatore con la modifica del comma secondo dell’art. 1815 c.c. autorevolmente ripreso in pregressi pronunciamenti della Suprema Corte di Cassazione per i quali “in tema di contratto di mutuo, l’art. 1 della l.108/96 , riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori“, conseguendone la riforma della pronuncia del tribunale gravato determinando – l’usurarietà del saggio di mora – la conversione del mutuo da oneroso a gratuito.