Il correntista che agisce in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente pagato alla banca non è tenuto a produrre tutti gli estratti conto mensili. E’ infatti possibile di desumere la prova dell’indebito “aliunde”.

In materia di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca (e dunque da lui pagato) con il saldo finale del rapporto non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di ripetizione soltanto mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto mensili, ben potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche “aliunde”, vale a dire attraverso le risultanze dei mezzi di cognizione assunti d’ufficio e idonei a integrare la prova offerta (nella specie mediante consulenza tecnica contabile disposta dal giudice sulle prove documentali prodotte).

Cassazione Civile Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 29190 del 21/12/2020 (Rv. 660146 – 01) Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO. Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

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