Determinatezza della domanda di ripetizione dell’indebito.

La domanda di ripetizione dell’indebito bancario, sebbene scarna, è da considerarsi determinata ove contenga il riferimento al numero del conto corrente e all’asserita illegittimità degli addebiti subiti.

L’interessante pronuncia della Corte D’Appello di Napoli, sez. VII, n. 5927/2018 pubblicata il 21/12/2018 a definizione di un giudizio patrocinato dallo studio MC LEGAL MAZZOLA CARRELLA & ASSOCIATI, offre una condivisibile valutazione in ordine alle condizioni di determinatezza delle domande di ripetizione dell’indebito avanzate dai correntisti avverso gli Istituti di Credito.

La Corte Partenopea ha evidenziato infatti che l’atto di citazione di prime cure, sebbene scarno, sia idoneo a contenere il minimo sufficiente per identificare le ragioni di fatto e di diritto della domanda ove includa il riferimento al numero del conto corrente e all’asserita illegittimità degli addebiti subiti a titolo d’interessi superiori al tasso legale e di capitalizzazione trimestrale degli stessi. Infatti, tali indicazioni, esaminate alla luce dei documenti prodotti dalla stessa parte attrice all’atto della costituzione in giudizio (contratto di apertura di conto corrente e gli estratti conto integrali dall’apertura alla chiusura del conto), consentono alla banca convenuta di approntare le proprie difese nel merito e allo stesso giudice istruttore di formulare il quesito da sottoporre al C.T.U. contabile.

Sentenza Corte D’Appello di Napoli , n. 5927/2018 pubbl. il 21/12/2018 sez. VII

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