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Clausola di Salvaguardia: spetta alla Banca l’onere di provare il mancato superamento del tasso soglia.

Con la sentenza 17 ottobre 2019, n. 26286 la Suprema Corte di Cassazione  affronta  importanti  questioni relative al possibile cumulo tra interessi corrispettivi e moratori, ai fini del raggiungimento del tasso anti-usura ed alla valenza ed agli effetti della c.d. “clausola di salvaguardia”, spesso inserita nei contratti stipulati con gli istituti di credito.

La Corte era stata chiamata a pronunciarsi in merito ad una  sentenza del Tribunale di Monza che nel rigettare la  domanda di un  cliente di un istituto di credito che si opponeva alla procedura di esecuzione immobiliare intrapresa dalla banca nei suoi confronti, lamentando l’applicazione di un tasso di interesse usurario nel contratto di mutuo concluso con l’ente e posto alla base dell’azione esecutiva , aveva escluso che le due tipologie di interessi corrispettivi e moratori potessero cumularsi ai fini della verifica del superamento del c.d. “tasso soglia”, previsto a fini di contrasto dell’usura e che in ogni caso l’interesse moratorio era comunque rimasto al di sotto di tale limite grazie alla presenza di una clausola contrattuale “di salvaguardia”, che appunto prevedeva che il saggio di interesse convenzionale dovesse mantenersi comunque entro il limite fissato dall’art. 2 della L. n. 108 del 1996 in materia di usura.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 26286 statuisce importanti principi di diritto in materia di rapporti bancari, affermando : “In tema di rapporti bancari, l’inserimento di una clausola “di salvaguardia”, in forza della quale l’eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionale dovrà essere comunque mantenuta entro i limiti del c.d. “tasso soglia” antiusura previsto dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4, trasforma il divieto legale di pattuire interessi usurari nell’oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a carico della banca, consistente nell’impegno di non applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quella massima consentita dalla legge. Conseguentemente, in caso di contestazione, spetterà alla banca, secondo le regole della responsabilità ex contractu, l’onere della prova di aver regolarmente adempiuto all’impegno assunto”.

Senteza Cassazione Civile 26286-2019

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