Aumento di capitale EasyJet: disguidi con gli intermediari finanziari.

Sono giunte al nostro Studio molteplici segnalazioni di Clienti che nell’ambito dell’operazione di aumento di capitale della nota Compagnia aerea Easyjet non sono riusciti a negoziare, né ad azionare, i diritti di opzione rilasciati dalla Società agli azionisti: ciò a causa di apparenti “disguidi” dei vari istituti bancari intermediari che non solo non hanno fornito in tempo utile alcuna informazione dettagliata sull’operazione ma non hanno neanche consentito, di fatto, la negoziazione tramite le applicazioni telematiche preposte, visto che il valore di tali diritti era – erroneamente – ivi fissata ad euro 0,01.

Com’è noto ai soggetti interessati, nell’ambito della summenzionata operazione la Compagnia Easyjet ha rilasciato, a coloro che risultassero già azionisti alla data del 9.9.2021, 31 diritti di opzione ogni 47 azioni possedute; mediante tali diritti, gli interessati, entro termini abbastanza stringenti fissati dalla Società – resi ancora di più difficile comprensione proprio dalla variabilità con cui le banche intermediarie hanno “interpretato” e “rimodulato” gli stessi – avrebbero potuto acquistare azioni al prezzo di 410 pence, importo scontato rispetto al prezzo ex diritto teorico di 638 pence per azione. In buona sostanza ciò attribuiva ai diritti in questione un valore approssimativamente pari alla differenza tra il prezzo pieno dell’azione e il prezzo “scontato” (nel nostro caso 228 pence) valore che, com’è noto agli operatori del settore, è soggetto a repentini mutamenti dovuti alle dinamiche di mercato che tendono a livellare – verso il basso – detto valore man mano che ci si avvicina alla deadline prevista per la negoziazione degli strumenti in discorso o per l’esercizio stesso del diritto di opzione.

In tale contesto – qui estremamente sintetizzato e semplificato – è evidente che la carenza di informazioni da parte delle Banche intermediarie e soprattutto la loro mancata solerzia tempestività dell’eseguire gli ordini dei propri Clienti si pongono in aperta violazione con il principio di best execution e di diligenza qualificata cui sono tenuti detti operatori professionali: principi che a livello normativo e regolamentare sono ben fissati dal Testo Unico della Finanza (in particolare, si veda art. 21 TUF) e dal Regolamento Consob degli Intermediari (da ultimo modificato dalla delibera n. 21755 del 10 marzo 2021) oltre che riconosciuti, a livello europeo, dal Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016.

Lo Studio offre, dunque, la propria consulenza professionale per verificare se quanto sopra occorso abbia causato un danno nella sfera patrimoniale dei soggetti coinvolti e, in caso positivo, è pronto ad azionare ogni rimedio stragiudiziale o giudiziale per ottenere il giusto risarcimento dagli intermediari bancari responsabili.

Per assistenza ed informazioni, tenuto conto che lo Studio – disponendo di numerose collaborazioni professionali può fornire assistenza sull’intero territorio nazionale – è disponibile il servizio telefonico al n. 081 8075648 ed e-mail studio@mclegal.info.

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