Sospensione rate dei finanziamenti chirografari e dei mutui con garanzia ipotecaria: raggiunto accordo ABI – Associazione Consumatori

Nei giorni scorsi l’Associazione Bancaria Italiana e le Associazioni dei Consumatori maggiormente rappresentative hanno sottoscritto un protocollo che permette la sospensione del pagamento della quota capitale, per un massimo di 12 mesi, sia dei mutui differenti da quelli per l’acquisto della prima casa (per i quali è possibile usufruire della sospensione mediante la CONSAP) sia dei prestiti personali.

L’accordo è relativo ai prestiti chirografari (cioè non garantiti da garanzia reale) a rimborso rateale erogati prima del 31 gennaio 2020, mutui garantiti da ipoteche su immobili non di lusso erogati prima del 31 gennaio 2020 a persone fisiche per ristrutturazione degli stessi immobili ipotecati, liquidità o acquisto di immobili non adibiti ad abitazione principale, che non rientrano nei benefici previsti dal Fondo Gasparrini o, pur essendo connessi all’acquisto dell’abitazione principale, non presentano le caratteristiche idonee all’accesso del Fondo Gasparrini.

Sono inclusi altresì i finanziamenti: cartolarizzati ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130; ceduti a garanzia dell’emissione delle obbligazioni bancarie garantite ai sensi dell’art. 7 bis della legge 30 aprile 1999, n. 130; mutui oggetto di operazioni di portabilità ai sensidell’art. 120 quater del TUB ovvero accollati anche a seguito di frazionamento. Gli immobili non devono rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Caratteristiche dell’intervento

L’accordo prevede la sospensione della quota capitale del finanziamento di cui al paragrafo 1, per una durata non superiore a 12 mesi (anche attraverso più sospensioni per periodi di durata inferiore a 12 mesi, purché la somma della durata dei periodi delle sospensioni complessivamente  non sia superiore a 12 mesi), su richiesta dell’intestatario del finanziamento, da presentare al soggetto finanziatore entro il 30 giugno 2020 (data prorogabile sulla base delle indicazioni delle Autorità), al verificarsi degli eventi di cui al successivo paragrafo

Per i soggetti che abbiano già usufruito di una sospensione del finanziamento per iniziative di legge, Accordi con le Associazioni dei consumatori o per autoregolamentazione, è possibile richiedere la sospensione purché il soggetto risulti in regola con i pagamenti previsti con il piano di ammortamento. La quota interessi, calcolata al tasso contrattuale sul debito residuo (inteso come la parte di debito in termine di quota capitale complessiva erogata dalla banca al netto di quanto rimborsato) al momento della sospensione, viene rimborsata alle scadenze originarie.

Nel periodo di sospensione sono ricomprese anche le eventuali rate scadute e non pagate dopo il 31 gennaio 2020.

La sospensione non determina l’applicazione di commissioni nonché di interessi di mora per il periodo di sospensione tranne qualora l’intestatario del mutuo o del finanziamento non adempia al pagamento della quota interessi alle scadenze originarie.

La ripresa del processo di ammortamento avviene al termine del periodo di sospensione o della richiesta di riavvio da parte del cliente con il corrispondente allungamento del piano di ammortamento per una durata pari al periodo di sospensione.

Beneficiari:

Possono accedere all’ iniziativa  coloro che hanno subito:

  1. cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
  2. cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c., (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato) ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa;
  3. sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (ad es. CIG; CIGS; altre misure di sostegno del reddito, c.d. ammortizzatori sociali in deroga; contratti di solidarietà), sulla scorta di quanto previsto dall’art. 1 comma 1, del D.M 25 marzo 2020;
  4.  morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza;
  5. per i lavoratori autonomi e liberi professionisti che abbiano subito una riduzione del fatturato – in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la predetta data superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.

Presentazione della richiesta di sospensione:

La richiesta, presentata attraverso una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà di cui all’art. 46 e 47 – DPR 28 dicembre 2000, n. 445  (il cui fac simile si riporta nell’Accordo in allegato ) va sottoscritta, anche con modalità previste dall’art. 4 del Decreto Liquidità (DL 8 aprile 2020, n. 23), da tutti i cointestatari dei finanziamenti al paragrafo  ovvero dai garanti o dagli eredi, esclusi eredi minori, interdetti o inabilitati per i quali interviene il tutore.

 

Accordo Abi – Associazioni dei Consumatori del 23 aprile 2020

 

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