La Suprema Corte, con ordinanza numero 17497 del 4.07.2018 della I° sezione civile ribadisce l’orientamento già precedentemente espresso con riferimento alla violazione degli obblighi di informativa per operazioni non adeguate in violazione dell’art. 29 del Regolamento CONSOB n.11522/98 che pone l’obbligo di informazione a carico dell’intermediario e dell’art. 23 del TUF, che pone sempre a carico dell’intermediario l’onere probatorio in merito all’assolvimento dell’obbligo informativo.
Come più volte affermato dal Supremo Consesso:
«In materia di compravendita di strumenti finanziari, l’investitore, a seguito dell’inadempimento dell’intermediario ai propri obblighi di informazione, imposti dalla normativa di legge e di regolamento Consob e derivanti dalla stipula del cd. contratto quadro, può domandare la risoluzione non solo di quest’ultimo ma anche dei singoli ordini di investimento – aventi natura negoziale e tra loro distinti e autonomi – quando il relativo inadempimento sia di non scarsa importanza.» (Cass. n. 12937 del 23/05/2017, conf. 16820 del 09/08/2016, 16861 del 07/07/2017, Cass. n. 8395 del 27/04/2016)
ed inoltre
«La diversa incidenza che può avere l’inadempimento degli obblighi d’informazione posti a carico degli intermediari finanziari, ove sia collocabile, rispettivamente, in epoca antecedente o successiva rispetto alle operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del “contratto quadro”, può condurre, a seconda dei casi, alla risoluzione dell’intero rapporto ovvero soltanto di quelli derivanti dai singoli ordini impartiti alla banca.» (Cass. n. 16820 del 09/08/2016).
Sulla scorta di tali osservazioni la Suprema Corte rimette quindi alla Corte d’Appello di Firenze la valutazione sull’effetto delle violazioni di tali obblighi sui singoli contratti di investimento azionati dai ricorrenti.
Leggi il provvedimento:Corte di Cassazione n. 17497 del 4.07.2018 I sez. civile