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TASSO DI MORA USURARIO: IL FINANZIAMENTO DIVENTA GRATUITO

Decidendo sul ricorso di un terzo datore di ipoteca, iI Tribunale di Torre Annunziata, con la Sentenza n. 58/2018 pubblicata il 09/01/2018, ha sancito l’inefficacia ( anche nei confronti del  debitore fallito chiamato in causa)  del precetto e l’inesistenza del diritto dell’Istituto di Credito di procedere ad esecuzione forzata per inensistenza del titolo e mancanza di legittimità degli interessi accertati per usura ai sensi della normativa vigente.

Il Tribunale Oplontino, nel condividere l’orientamento ripreso dal Tribunale di Brindisi ( sentenza 03.03.2017) ritiene infatti che nel caso di superamento del tasso soglia anche del solo tasso di mora, la sanzione non possa che essere la gratuità del rapporto, considerato che nel caso del mutuo, così come di qualsiasi finanziamento, l’art. 1815 c.c. non si limita a sancire la sola nullità della clausola, ma dispone anche che non sono dovuti interessi, senza alcuna distinzione tra interessi moratori e interessi corrispettivi.

A tal fine, il Tribunale ricorda come la giurisprudenza della Corte di Cassazione e dei giudici di merito, ai fini del computo dell’usurarietà o meno dell’operazione finanziaria, stabilisce che si devono, altresì, conteggiare il tasso corrispettivo ed anche le spese di assicurazione e tutte le altre spese, commissioni e penali, ivi inclusa quella di estinzione anticipata. Ciò atteso che l’art. 644 c.p. IV comma inequivocamente dispone che “Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”.

La funzione della norma è quindi quella di affermare l’onnicomprensività del calcolo degli oneri ai fini dell’usura. In tale calcolo vanno fatti rientrare in primo luogo gli interessi, generalmente espressi sotto forma di tasso annuo nominale rispetto alla somma concessa in finanziamento. In secondo luogo, però, bisogna tenere conto di commissioni, remunerazioni e spese. Nel caso delle remunerazioni, la legge specifica che esse rilevano ”a qualsiasi titolo” siano applicate.

E’ evidente che il legislatore ha inteso evitare che con artifici contabili si cerchi di eludere il limite dell’usura, abbassandolo solo formalmente.

“La legge n. 108/96 ai fini della determinazione della soglia di usurarietà prevede il rilevamento del tasso effettivo globale medio “comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese”. In tale dizione vanno ricompresi ( e perciò valutati ai fini del giudizio di usurarietà del rapporto) tutti i costi del finanziamento applicati dall’istituto di credito, a prescindere dalla denominazione conferita dal creditore. Sulla scia di tale interpretazione la Suprema Corte ha ripetutamente precisato che le soglie di usurarietà riguardano sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (cfr. Cass. 5324/03 e da ultimo 350/2013 e 603/13); peraltro anche le Sezioni penali della Cassazione hanno espressamente ritenuto di considerare anche la commissione di massimo scoperto “quale fattore potenzialmente produttivo di usura, essendo rilevanti ai fini della determinazione del tasso usurario, tutti gli oneri che l’utente sopporta in relazione all’utilizzo del credito” (cfr. Cass. sez. II pen. N. 46669/11).

Leggi la sentenza: Tribunale di Torre Annunziata 58-18 del 9.1.18 dr. Nasti 

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