Moratoria sui mutui prima casa per dipendenti e autonomi. Emergenza epidemiologica Covid-19.

Sospensione dei mutui prima casa in occorrenza dell’emergenza epidemiologica Covid-19: le disposizioni del cd. Decreto Cura Italia.

Il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18  cd. “Cura Italia”, ha previsto la possibilità di sospendere le rate del mutuo per un massimo di 18 mesi, allargando la platea di coloro che possono beneficiare del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa. Il Cura Italia ha rifinanziato il Fondo Gasparini, fondo  di solidarietà per i mutui (gestito dalla Consap) per l’acquisto della prima casa istituito con L. n. 244 del 24/12/2007 art. 2 commi 475 e ss, con circa 425 mila euro.

La sospensione del mutuo può essere richiesta da mutuatari che si trovino in  difficoltà economiche temporanee dovute alla contingenza legata alla pandemia, difficoltà che incidano sul reddito famigliare per:

  • aver perso il lavoro, sia come cessazione del rapporto subordinato a tempo indeterminato e determinato, parasubordinato, di rappresentanza commerciale o di agenzia. Rientrano anche quelli che sono stati sospesi dal lavoro o che hanno una riduzione dell’orario di lavoro (di almeno il 20%) per un periodo di almeno un mese.
  • nel caso dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti bisogna essere in grado di certificare, con autocertificazione e responsabilità penale in caso di falsa dichiarazione, una riduzione del fatturato del 33% dal 21 febbraio 2020 alla data della domanda o comunque rispetto all’ultimo trimestre del 2019. Ovviamente, per la conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività in attuazione delle disposizioni adottate per l’emergenza coronavirus.
  •  infine, in caso di morte del mutuatario o di un grave handicap o di invalidità civile non inferiore all’80%.

Rispettati questi requisiti (non vi sono limiti reddituali per accedere al beneficio), si può accedere alla facilitazione per i mutui per l’acquisto di una prima casa (ma anche per muti di altre fattispecie come per ristrutturazione e liquidità sempre che il mutuo sia stato stipulato anche per l’acquisto dell’abitazione principale) di importo non superiore a 250 mila euro. Il mutuo, però, deve essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda.

La sospensione avviene secondo questi scaglioni :

  • 6 mesi di moratoria del mutuo per sospensione dell’attività lavorativa o riduzione della stessa tra 30 e 150 giorni;
  • 12 mesi di moratoria per sospensione o riduzione tra 151 e 302 giorni;
  • 18 mesi di moratoria se si superano i 303 giorni di inattività.

Coloro che intendano accedere alla sospensione devono presentare specifica domanda alla banca presso la quale è in corso di ammortamento il mutuo attraverso il modulo predisposto da Consap. Alla domanda devono essere allegati diversi documenti  a seconda che il mutuatario sia disoccupato, licenziato, abbia un lavoro a tempo indeterminato o determinato.

L’elenco della documentazione da allegare alla domanda  è  reperibile sul sito Consap, ed è scaricabile in fondo all’articolo, congiuntamente al modulo di domanda.

La domanda può essere  inviata  online alla propria banca congiuntamente alla certificazione del datore del lavoro o l’autodichiarazione sul fatturato.

Non è invece necessario presentare certificazione Isee,  come viene chiaramente detto nella Gazzetta Ufficiale, dove sono state pubblicate le regole per la sospensione delle rate di pagamento dei mutui dovuti all’emergenza Covid 19, ed entrate in vigore sabato 28 marzo.

Va chiarito, infine, che la sospensione delle rate non significa per il mutuatario è esentato da ogni pagamento per tutto il periodo del provvedimento. La sospensione infatti è valida solo per il pagamento della quota capitale mentre la quota interessi va comunque pagata al 50% .

Una volta presentata la specifica domanda, la Banca verifica il possesso dei requisiti e inoltra per via telematica, entro 10 giorni lavorativi la richiesta al Consap  che , in qualità di gestore del Fondo, entro 15 giorni lavorativi  si impegna a comunicare alla Banca l’accettazione o meno dell’istanza di sospensione. La Banca, a sua volta, informa il richiedente dell’esito della domanda o dell’eventuale motivo del rigetto della stessa. Un tempo di attesa medio di circa due mesi prima di attivare concretamente la sospensione del mutuo.

In caso di esito positivo, la sospensione delle rate partirà, comunque,  dalla data in cui è stata inviata la domanda.

Va precisato che, a tutt’ oggi, non tutte le banche si sono  attivate  per aderire all’iniziativa che resta, per esse, su base volontaria.

Scarica qui il Modulo di  domanda per la richiesta di sospensione finanziamento. 

 

Articoli e sentenze

Resta aggiornato con le nostre news

Torna in alto

Contattaci

Mazzola Carrella & Associati