Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Introdotta – per tutto il territorio nazionale – la Moratoria per i finanziamenti contratti per l’acquisto di immobili residenziali per i lavoratori che subiscono la sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, in relazione all’emergenza epidemiologica Covid-19.
Il Governo ha varato, nella giornata di lunedì scorso, 2 Marzo 2020, il Decreto Legge n. 9 – 2.03.2020 con il quale ha adottato misure urgenti per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
L’art 26 del Decreto del Governo, in particolare, prevede la sospensione del pagamento dei ratei dei mutui contratti per l’acquisto di immobili residenziali per i lavoratori che subiscano la sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, per tutto il territorio nazionale , prevedendo l’“Estensione del fondo di solidarieta’ per i mutui per l’acquisto della prima casa” con ampliamento della previsione già contenuta nell’art. 2 comma 476 della L. 24 dicembre 2007 n. 244 con cui: “per i contratti di mutuo riferiti all’acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario, questi può chiedere la sospensione del pagamento delle rate per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso dell’esecuzione del contratto. In tal caso, la durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo”.
Leggi il testo del Decreto: Decreto Legge n.9 – 2 marzo 2020 Coronavirus