La nozione di “sofferenza” nei rapporti bancari: una grave e non transitoria difficoltà economica.

Nei rapporti bancari, ai fini della legittima segnalazione “a sofferenza” nella centrale rischi della Banca d’Italia, la nozione di insolvenza che si ricava dalle Istruzioni emanate dalla Banca d’Italia, sulla base delle direttive del CICR, non si identifica con quella propria fallimentare, ma si concretizza in una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come deficitaria senza, quindi, alcun riferimento al concetto di incapienza o irrecuperabilità.

Si deve quindi trattare di una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d’insolvenza (Cass. 1 aprile 2009, n. 7958 cit.; Cass. 9 luglio 2014, n. 15609).

La giurisprudenza di legittimità ha definito la situazione di sofferenza proprio muovendo da una nozione levior, più attenuata, rispetto a quella dell’insolvenza fallimentare, sicchè  lo sbilanciamento tra l’attivo ed il passivo patrimoniale, pur non fornendo da solo la prova di detta insolvenza “minor” (potendo essere superato dalla prospettiva di un favorevole andamento futuro degli affari, o da eventuali ricapitalizzazioni dell’impresa), deve essere comunque attentamente valutato, perché l’eventuale eccedenza del passivo sull’attivo patrimoniale costituisce uno dei tipici fatti esteriori rivelatori dell’impotenza dell’imprenditore a soddisfare le proprie obbligazioni a norma dell’art. 5 l.fall..

Corte di Cassazione I sez civ. del 15.12.2020 n. 28635 2020 pubblicata 11.02.2021

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