Il costo delle polizze assicurative collegate all’erogazione del credito rileva ai fini della verifica dell’usurarietà del mutuo.

Nell’affrontare lo spinoso tema della misura usuraria del prezzo complessivo del denaro concesso in prestito, il Supremo Consesso, II sez. n. 17466 del 20 Agosto 2020, conferma il pregresso orientamento volto all’inclusione delle spese ‘collegate’ all’erogazione del credito. Invero, con la recentissima pronuncia in oggetto, la Corte – pur riferendosi nella fattispecie specifica ai costi dell’assicurazione obbligatoriamente previsto dal D.P.R. n.180/1950 (in caso  di morte, invalidità, infermità o di disoccupazione del debitore)  per l’ipotesi  di prestito con cessione del quinto dello stipendio, specificando che detta spesa rientra nel calcolo del TEG ai fini dell’usura (ciò nonostante  le istruzioni della Banca d’Italia prevedessero fino al 31.12.2009  che  i TEG contrattuali non dovevano prevedere l’inclusione di tale costo assicurativo) – trova occasione per tornare sul tema generale ed evidenziare il più ampio principio per il quale “ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito essendo, all’uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presente nel caso di contestualità tra spesa di assicurazione ed erogazione del mutuo (Cass. Civ. n. 8806 del 05/04/217)”.

Ciò, specifica la Corte, in quanto la disciplina della misura usuraria del prezzo complessivo del denaro (art. 1815 co 2 c.p.c) trova sede non solo nella Legge n. 108/1996, ma altresì nell’art 644 cod. pen. che reca un principio di onnicomprensività,  valevole sia sotto il profilo penale che sotto quello civile, secondo cui “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”.

La Corte ribadisce che la norma posta dall’art 644 cod. pen, assumendo tale principio di onnicomprensività, non lascia dubbi in ordine alla circostanza che vada inclusa nella verifica di usurarietà  ogni ” spesa (a qualsiasi titolo dice la legge) collegata alla <<erogazione del finanziamento>>, ciò “al fine di impedire tanto prevedibili quanto agevoli aggiramenti del divieto”.

Leggi la sentenza: Corte di Cassazione II sez. n. 17466 del 20 Agosto 2020

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