Fideiussione: la persona fisica che garantisce le obbligazioni assunte da una società commerciale può beneficiare della qualifica di consumatore ai fini della applicazione delle norme in materia di competenza del foro territoriale.

Il fideiussore che  si impegna a garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di un istituto bancario in base a un contratto di credito,  può essere considerato un «consumatore»  anche ai fini dell’applicazione delle norme in materia di competenza del foro territoriale.

Secondo la Suprema Corte  occorre rilevare che un siffatto contratto di garanzia o di fideiussione, sebbene possa essere descritto, in relazione al suo oggetto, come un contratto accessorio rispetto al contratto principale da cui deriva il debito che garantisce, dal punto di vista delle parti contraenti si presenta come un contratto distinto quando è stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale.

Nel caso di una persona fisica che abbia garantito l’adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell’ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l’amministrazione di quest’ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata.

La Corte di Cassazione si è così uniformata alle decisioni della Corte di Giustizia Europea che, nel fornire un’interpretazione vincolante della direttiva n. 93/13, ha chiarito che la persona fisica che s’impegna a garantire le obbligazioni assunte da una società commerciale, nei confronti di un istituto bancario, può beneficiare della qualifica di consumatore, sulla scorta di una valutazione che, prescindendo dal carattere di accessorietà che lega i due contratti, si concentra, invece, sulla valutazione del fatto che il rapporto fideiussorio sia prestato da un soggetto estraneo all’attività d’impresa. Ciò significa che, per qualificare il garante come consumatore, si dovranno esclusivamente prendere in considerazione le sue condizioni personali, quali, ad esempio, la sua attività professionale ed il suo eventuale collegamento quella svolta dal soggetto garantito, sia esso persona fisica o giuridica (sentenze nn. 28162/19 e 25914/19).

La giurisprudenza della Corte ha inteso dare, in tal modo,  una tutela rafforzata al garante, soggetto che viene rappresentato in condizioni di disparità di trattamento con la banca ed ha indicato chiaramente, in sede di rinvio pregiudiziale, che è alle condizioni personali del garante e non del garantito che bisogna guardare per vedere se definirlo come consumatore o meno, con le necessarie ricadute anche procedurali, anche se demanda al giudice di merito di accertare se, nel caso concreto, il garante abbia prestato la garanzia per ragioni meramente personali, estranee alla sua attività professionale.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza n. 8662/20

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