Fallimento: inefficacia della sentenza dichiarativa.

La Prima Sezione civile della Corte di Cassazione con sentenza n. 3022 del 10 febbraio 2020 ha enunciato il seguente principio di diritto: «in tema di effetti del giudizio di rinvio sul giudizio per dichiarazione di fallimento, ove la sentenza di rigetto del reclamo contro la sentenza dichiarativa, di cui all’art. 18 l.fall., sia stata cassata con rinvio, e il processo non sia stato riassunto nel termine prescritto, trova piena applicazione la regola generale di cui all’art. 393 c.p.c., alla stregua della quale alla mancata riassunzione consegue l’estinzione dell’intero processo e, quindi, anche l’inefficacia della sentenza di fallimento».

Per la Suprema Corte, nel caso in cui sia mancata la riassunzione del giudizio di cui all’art. 18 legge fallimentare a seguito della cassazione della sentenza di rigetto del reclamo fallimentare, l’oggetto dell’estinzione non può essere scisso dal processo nell’ambito del quale era stata adottata la sentenza. Ciò, considerato che, a parere della Suprema Corte,  il legislatore ha oggi definitivamente abbandonato la visione propria della legge fallimentare originaria, nella quale la sentenza di fallimento era costruita come provvedimento di merito con natura di accertamento costitutivo emesso, però, al termine di una fase a sé stante e a cognizione sommaria – mentre solo l’opposizione alla stessa dava luogo al giudizio a cognizione piena, diretto a verificare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi del fallimento (v. Cass. n. 10527-98, Cass. n. 7002-04).

E tanto impedisce ogni accostamento con norme e istituti disegnati secondo la diversa conformazione bifasica – alla quale risponde invece l’ art. 653 cod. proc. civ..

Sentenza Corte di Cassazione sez I n. 3022 10/02/2020

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