CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 febbraio 2018, n. 3077.
I BILANCI DEPOSITATI IN SEDE PREFALLIMENTARE NON COSTITUISCONO PROVA LEGALE DELL’ASSENZA DEI REQUISITI DI NON FALLIBILITA’ EX ART 1 L.F.
In sede pre – fallimentare, ove si intenda dimostrare l’assenza dei requisiti di fallibilità ai sensi dell’art.1 co. 2 L. f., i bilanci depositati dalla fallenda NON costituiscono PROVA LEGALE e gli stessi – a prescindere anche dalla ritualità del loro deposito presso il Registro Imprese – possono essere motivatamente ritenuti “non attendibili” ove non rechino la debitoria non contestata riferibile ai creditori prefallimentari.
Allegato: CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 febbraio 2018, n. 3077