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Annotazione in conto dopo la dichiarazione di fallimento. Esclusione dal passivo delle poste creditorie bancarie derivanti da conti anticipi.

Non possono essere ammesse al passivo fallimentare della correntista per carenza di data certa anteriore al fallimento, le poste creditorie bancarie derivanti da conti anticipi su fatture qualora le stesse siano annotate a debito sul conto corrente ordinario intestato alla società fallita solo dopo la dichiarazione di fallimento.

La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza Sez. 6 Civ. Num. 29107/19, ribadisce il principio in tema di fallimento del correntista, per il quale tale evento ‘determina ipso iure lo scioglimento del contratto di conto corrente bancario e la cristallizzazione, alla corrispondente data, dei rapporti di debito/credito tra le parti’ e – su tale presupposto – conferma il provvedimento del Giudice a quo che ha ritenuto escludere la richiesta di ammissione al passivo dell’Istituto di Credito con cui la fallita aveva intrattenuto un rapporto di conto corrente e di anticipo su fatture, assumendo l’esclusione del credito «corrispondente alle somme annotate a debito sul conto corrente ordinario, intestato alla società fallita, solo dopo la dichiarazione di fallimento». Nel caso di specie non risultavano tra l’altro depositati gli estratti conto del conto anticipi.

Al riguardo, il Supremo Consesso richiama la pronuncia di Cass., 21 agosto 2013, n. 19325, che tra l’altro viene a mettere in evidenza come la «natura di mera evidenza contabile provvisoria» della relativa contabilizzazione escluda «qualsivoglia assimilazione tra addebiti del conto anticipi e del conto ordinario, il secondo costituendo un atto ulteriore produttivo di effetti ben diversi da quelli nascenti dal primo».

Corte di Cassazione Civile Ord. Sez. 6 Num. 29107-2019 del 11.11.19

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