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Condotta illecita del promotore finanziario? Responsabilità dell’intermediario proponente.

Cassazione 18928 2017 3° sez. civile – responsabilità promotore finanziario

STRUMENTI FINANZIARI.

L’investitore può far valere la responsabilità per la condotta illecita del promotore finanziario anche nei confronti dell’intermediario proponente, sebbene tra questi ultimi non vi sia un vero e proprio rapporto di dipendenza.

Lo stabilisce la Corte di Cassazione con la sentenza Sez. 3 Civile n. 18928/2017 chiarendo le condizioni di ‘occasionalità’ necessarie a configurare la responsabilità dell’intermediario per la condotta del promotore finanziario e ribadendo i concetti già espressi da precedenti pronunciamenti di legittimità sul punto.

Interessanti le massime richiamate in sentenza:

In tema di intermediazione finanziaria, l’intermediario preponente risponde in solido del danno causato al risparmiatore dai promotori finanziari da lui indicati in tutti i casi in cui sussista un nesso di occasionalità necessaria tra il fatto del promotore e le incombenze affidategli. Tale responsabilità sussiste non solo quando detto promotore sia venuto meno ai propri doveri nell’offerta dei prodotti finanziari ordinariamente negoziati dalla società preponente, ma anche in tutti i casi in cui il suo comportamento, fonte di danno per il risparmiatore, rientri comunque nel quadro delle attività funzionali all’esercizio delle incombenze affidategli (così Cass. n. 1741/11, citata nella sentenza; ma cfr., tra le altre, anche Cass. n. 6829/11 , secondo cui non « […] rileva che il comportamento del promotore abbia esorbitato dal limite fissato dalla società, essendo sufficiente che la sua condotta sia stata agevolata e resa possibile dall’inserimento del promotore stesso nell’attività della società d’intermediazione mobiliare e si sia realizzata nell’ambito e coerentemente alle finalità in vista delle quali l’incarico è stato conferito, in maniera tale da far apparire al terzo in buona fede che l’attività posta in essere, per la consumazione dell’illecito, rientrasse nell’incarico affidato>>).

In tema di contratti di intermediazione finanziaria, al fine di escludere la responsabilità solidale dell’intermediario per gli eventuali danni arrecati ai terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari, non è sufficiente la mera consapevolezza da parte dell’investitore della violazione da parte del promotore delle regole di comportamento poste a tutela dei risparmiatori, ma occorre che i rapporti tra promotore ed investitore presentino connotati di anomalia, se non addirittura di connivenza o di collusione in funzione elusiva della disciplina legale. Incombe all’investitore l’onere di provare l’illiceità della condotta del promotore, mentre spetta all’intermediario quello di provare che l’illecito sia stato consapevolmente agevolato in qualche misura dall’investitore (così già Cass. n. 6708/10, nonché, tra le altre, Cass. n. 27925/13 e Cass. n. 22956/15, anche per la precisazione che, per ritenere l’estraneità della banca al fatto del promotore, sì da interrompere il nesso causale ed escludere la responsabilità dell’istituto di credito, è necessario che la condotta dell’investitore si configuri, se non come collusione, quanto meno come consapevole e fattiva acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore – con accertamento che compete insindacabilmente al giudice di merito).

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