Passaggio a sofferenza e chiusura del conto corrente

Ove l’Istituto di Credito abbia receduto dal rapporto di conto corrente mediante il c.d. passaggio “a sofferenza”  risulta ammissibile l’azione di ripetizione di indebito da parte del correntista, atteso che il c.d. passaggio “a sofferenza” equivale alla chiusura del conto.

Così il Tribunale di Pavia, con la pronuncia n.289 del 14.2.19, chiarisce che – con l’appostazione a sofferenza ed il recesso dal rapporto – è resa ammissibile l’azione del correntista per la ripetizione dell’indebito.

Leggi il provvedimento Tribunale di Pavia Sentenza n. 289 2019 pubbl. il 14.02.2019

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