Azione di ripetizione dell’indebito del cessionario del credito.

Il successore nel rapporto controverso, ex art. 111 c.p.c., quale cessionario del credito di una società correntista, è legittimato a impugnare la sentenza di rigetto della domanda proposta dalla sua dante causa ancorché non abbia preso parte al primo grado del giudizio.

Con una significativa pronuncia a favore di un cliente dello studio MC LEGAL MAZZOLA CARRELLA & ASSOCIATI, la Corte d’Appello di Napoli ha accolto l’istanza proposta dal cessionario del credito di un correntista avverso un sentenza resa dal Tribunale di Torre Annunziata – sezione distaccata di Sorrento – già volta all’accertamento dell’invalidità e la nullità parziale del contratto di apertura di credito e di conto corrente oggetto del rapporto tra la parte attrice e la banca, particolarmente in relazione alle clausole con le quali erano state applicate al rapporto  interessi ultralegali e la loro capitalizzazione anatocistica trimestrale.

Invero, mediante la produzione del contratto di cessione del credito, il cessionario ha correttamente provato il subingresso nella posizione creditoria vantata dalla cedente società (attrice nel primo grado) nei confronti della banca, legittimando la propria diretta impugnazione della sentenza di primo grado resa tra cedente e banca , la quale, peraltro, costituitasi in grado di appello, ha confermato la cessione.

La Corte Partenopea conferma così i precedenti in termini in ordine al problema della successione ex art 111 cpc Cass. 6220/93, Cass. 10902/04).

Sentenza Corte D’Appello di Napoli , n. 5927/2018 pubbl. il 21/12/2018 sez. VII

 

 

 

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