Anatocismo bancario: breve excursus e risvolti pratici.

  1. Definizione

Il termine “anatocismo” individua il fenomeno di capitalizzazione degli interessi, ovverosia quel meccanismo per cui gli interessi scaduti e non pagati vengono imputati, ad intervalli periodici più o meno ampi, a capitale; da quel momento, dunque, sugli stessi si produrranno ulteriori interessi.

Un breve esempio, riportato sullo stesso sito della Banca d’Italia[1], potrà meglio far capire quanto si è detto:

Il 1° gennaio il cliente deve alla banca una somma di 1.000 euro (capitale) sulla quale maturano nel corso dell’anno gli interessi al tasso dell’1% su base annuale.

Data Capitale Tasso Mesi Interessi Somma da restituire
1° Gennaio 2017 1.000
31 Dicembre 2017 1.000 1% 12 10 1.010

Il 31 dicembre la somma dovuta dal cliente sarà di 1.010 euro: 10 euro di interessi + 1.000 euro di capitale iniziale.

All’inizio dell’anno successivo i 10 euro di interessi vanno ad aggiungersi al capitale.

Se le condizioni non mutano, alla fine dell’anno successivo il debito del cliente produrrà interessi per 10 euro e 10 centesimi: la somma di 10 centesimi che si è aggiunta rappresenta proprio l’interesse maturato sui 10 euro di interessi aggiunti al capitale alla fine dell’anno precedente.

Il debito complessivo del cliente è così salito a 1.020,10 euro.

Data Capitale Tasso Mesi Interessi Somma da restituire
1° Gennaio 2017 1.000
31 Dicembre 2017 1.000 1% 12 10 1.010,00
1° Gennaio 2018 1.010
31 Dicembre 2018 1.010 1% 12 10,10 1.020,10

Ciò posto, con il termine anatocismo, nell’ambito del contenzioso bancario, si fa sovente riferimento a quella prassi, perpetrata dalla stragrande maggioranza degli istituti di credito (se non tutti), della capitalizzazione trimestrale degli interessi: il meccanismo di interesse composto, che prima si è sinteticamente esplicato, ha operato, per decenni, con cadenza trimestrale; il che equivale a dire che gli interessi scaduti e non pagati venivano imputati a capitale –  producendo quindi a loro volta ulteriori interessi – ogni tre mesi.

Le risultanze pratiche di tale meccanismo, specialmente su conti affidati e notevolmente movimentati, risulteranno evidenti anche a chi non possiede qualificate competenze matematiche; il debito – e i rispettivi guadagni per gli istituti di credito – cresce sostanzialmente in maniera (quasi) esponenziale.

Nel nostro ordinamento, l’anatocismo è regolato, innanzitutto, all’interno del codice civile, all’art. 1283 che recita “in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi

La norma, come è evidente, non consente la capitalizzazione degli interessi se non in presenza di determinati presupposti; gli Istituti di Credito, tuttavia, hanno giustificato l’applicazione di interessi su interessi su una pretesa sussistenza di quegli “usi contrari” che avrebbero consentito, in virtù di quanto espresso dallo stesso art. 1283, di derogare al divieto ivi contenuto.

Tale prassi, tuttavia, è certamente da considerarsi illegittima; il contributo fondamentale per porre un freno alla stessa è stato dato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, a partire dalla fine degli anni 90.

 

  1. L’anatocismo negli anni 1999-2014 alla luce della giurisprudenza di Cassazione e degli interventi normativi.

La Suprema Corte di Cassazione, con le sentenze n. 2374/99, n.3086/99 e n. 12507/99, scardinando la pretesa natura di uso normativo – l’unico in grado di derogare al divieto imposto dall’art. 1283 c.c. – ha affermato che è nulla “la previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, in quanto basata su un uso negoziale ma non su una vera e propria norma consuetudinaria”.

La giurisprudenza successiva si è allineata con il suesposto orientamento, uniformandosi all’importantissima sentenza a Sezioni Unite, sentenza 7 ottobre/14 novembre 2004, n. 21095 che ha confermato il principio di illegittimità delle clausole anatocistiche previste in tutti i contratti bancari (si vedano Cass. 30 ottobre 2007, n. 25016, Cass. 1 marzo 2007, n. 4853, Cass. 13 ottobre 2005, n. 19882, Cass. 19 maggio 2005, n. 10559, Cass. 22 marzo 2005, n. 6187, Cass. 25 febbraio 2005, n. 4095, Cass. 25 febbraio 2005, n. 4092, Cass. 25 febbraio 2005 n. 4093, Cass. 25 febbraio 2005, n. 4094).

Dal canto suo, il legislatore è intervenuto, sulla questione della capitalizzazione trimestrale degli interessi attuata da parte delle banche, a più riprese, con norme settoriali speciali, spesso eterointegrate da determinazioni e delibere di organismi quali il CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e per il Risparmio); segnatamente, e nel periodo immediatamente precedente alla summenzionata giurisprudenza, con il d.lgs. n. 342/99. Tale decreto legislativo, operando in maniera apparentemente opposta rispetto all’orientamento delle pronunce della Cassazione n. 2374/99, n.3086/99 e n. 12507/99, sembrava aver avallato il fenomeno anatocistico, consentendolo nella misura in cui, nei rapporti tra i clienti e le banche, la capitalizzazione degli interessi fosse pattuita con la medesima periodicità (dunque, anche eventualmente trimestrale) sia per gli interessi attivi che per quelli passivi; esso, modificando l’art. 120 T.U.B., ha demandato dunque al Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) il compito di determinare le modalità e i criteri per la produzione di interessi su interessi nei contratti bancari. Tale decreto ha inoltre disciplinato, all’art. 25 comma 3, la sorte delle clausole anatocistiche contenute nei contratti stipulati prima dell’emanazione della delibera in questione, disponendo che le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell’adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l’inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente.

Tale disposto, integrato poi successivamente dalla Delibera CICR del 9 febbraio 2000, sembrava dunque consentire la pattuizione di clausole che prevedessero la capitalizzazione trimestrale degli interessi, su base paritaria, per i contratti successivi all’entrata in vigore della più volte citata delibera; contestualmente, faceva salve le clausole che prevedessero tale capitalizzazione presenti in contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa.

Sennonché, proprio con riguardo a quest’ultimo aspetto, l’art. 25 comma 3 in questione è stato dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 425 del 17 ottobre 2000, ove si legge che “L’indeterminatezza della fattispecie di cui al comma 3 dell’art. 25 del decreto legislativo n. 342 del 1999 non consente di ricondurre la denunciata norma nell’ambito dei principi e criteri della legge di delegazione. Questi, infatti, non possono ragionevolmente interpretarsi come abilitanti all’emanazione d’una disciplina di sanatoria (per il passato) e di validazione anticipata (per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge delegata e quella della delibera del CICR) di clausole anatocistiche bancarie, del tutto avulsa da qualsiasi riferimento ai vizi ed alle cause di inefficacia da tenere per irrilevanti: quindi – stante il difetto di distinzioni e precisazioni nella legge delegata – senza una necessaria e sicura rispondenza (diretta od indiretta) ai principi e criteri informatori del testo unico bancario. Esclusa, pertanto, la possibilità di un’interpretazione adeguatrice della legge delegata alla legge delegante, deve concludersi – indipendentemente da ogni considerazione sulla ragionevolezza intrinseca della norma denunciata, e restando assorbito ogni altro profilo delle sollevate questioni – che la norma in esame viola l’art. 76 della Costituzione”.

E’proprio sulla scorta di tale sentenza che la sopra citata giurisprudenza della Corte di Cassazione ha statuito sull’illegittimità delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, posto che siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, dunque, sono da considerarsi illegittime e nulle per violazione dell’art. 1283 c.c. (vedi supra).

Di qui la confutazione delle argomentazioni del ceto bancario che hanno provato a “salvare” le clausole anatocistiche pattuite prima del 2000 facendo leva sull’art. 7 della succitata delibera CICR a mente del quale “Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all’adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000”.

Ebbene, secondo le difese degli Istituti di Credito, tale norma avrebbe consentito di “adeguare” unilateralmente i contratti pre-delibera contenenti la clausola sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito: la previsione della medesima periodicità per la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, difatti, avrebbe comportato un miglioramento – e non un peggioramento – delle condizioni per la clientela, così da consentire agli Istituti bancari di procedere ad un adeguamento dei contratti – con conseguente “salvezza” della clausola anatocistica – mediante la suindicata procedura unilaterale.

Sennonché, si è giustamente obiettato che essendo irrimediabilmente nulle le clausole anatocistiche anteriori al 2000, un’eventuale modifica del disciplinare economico (nel senso di prevedere un sistema di capitalizzazione paritario organizzato su base trimestrale) avrebbe rappresentato senz’altro un peggioramento delle condizioni precedenti (si sarebbe passati da assenza di capitalizzazione tout court – in quanto nulla – a capitalizzazione trimestrale, su conti per lo più costantemente a debito per i correntisti); l’unico modo, dunque, per rendere valida ed efficace la clausola anatocistica era costituito dall’approvazione (scritta, trattandosi di contratto bancario) del correntista: approvazione, nella stragrande maggioranza dei casi, mai richiesta e mai intervenuta.

E’ bene evidenziare che, nel ricalcolo del saldo del conto corrente affetto da illegittima applicazione di anatocismo trimestrale, non dovrà operarsi alcuna capitalizzazione, neanche annuale, così come chiarito, ancora una volta e a più riprese, dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cassazione, III Sezione Civile, Ordinanza del 14 settembre – 16 ottobre 2017, n. 24293).

 

  1. Le modifiche dell’art. 120 T.U.B. effettuate della legge n. 147/2013 e dalla legge 8 aprile 2016 n. 49: parziale abolizione dell’anatocismo e sua base “volontaria”.

Con l’approvazione della legge di stabilità del 2014, il fenomeno anatocistico è stato (quasi) del tutto bandito dal nostro ordinamento.

L’art. 120 T.U.B., risultante dalle modifiche delle leggi citate in rubrica, recita testualmente: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti; b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l’autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo…(omissis).

La novella ha in qualche modo ribadito la necessità della medesima periodicità nel conteggio degli interessi, ponendo la scadenza al 31 dicembre di ogni anno, la loro esigibilità al 1 marzo dell’anno successivo e stabilendo che gli interessi maturati non possono produrre ulteriori interessi; tuttavia, per le aperture di credito regolate in conto corrente e per gli sconfinamenti, in parziale deroga di quanto affermato al capoverso precedente, viene lasciata la facoltà al cliente, in alternativa al pagamento degli interessi conteggiati, di autorizzare l’addebito degli stessi sul conto a far data dalla loro esigibilità (ovverosia dal 1 marzo), con la conseguenza che da questo momento gli interessi saranno considerati capitale e produrranno ulteriori interessi, secondo il meccanismo più volte esplicato.

In estrema sintesi, la periodicità della capitalizzazione non potrà mai essere inferiore ad un anno; gli interessi debitori in relazione alle aperture di credito e agli sconfinamenti potranno essere capitalizzati, ma soltanto dietro espressa autorizzazione – anche preventiva e comunque revocabile – da parte del correntista.

Per i contratti sorti in data antecedente alla novella ed ancora in corso, ovviamente in relazione agli effetti non ancora prodotti alla data dell’1.1.2014 – data di entrata in vigore della disposizione di cui sopra – in applicazione del disposto dell’art. 1339 c.c. la clausola non più ammessa verrà automaticamente sostituita in conformità alla nuova formulazione dell’art. 120 TUB.

 

  1. Conclusioni: risvolti pratici

La capitalizzazione trimestrale operata dalle banche è stata finalmente censurata, negli ultimi anni 90, da parte della giurisprudenza di Cassazione, con un orientamento divenuto poi granitico nel corso del tempo.

Per i contratti sorti dopo la delibera CICR del 2000 l’anatocismo può, astrattamente, essere lecito, e ciò qualora siano rispettati i requisiti di forma e di sostanza previsti dalla legge (quali l’espressa approvazione della clausola da parte del correntista e la medesima periodicità della capitalizzazione per gli interessi a credito e a debito): mediante l’analisi della documentazione contrattuale – ove presente – un legale esperto del settore potrà agevolmente riscontrare la presenza di vizi che inficino la clausola e, con essa, l’applicazione degli interessi composti da parte dell’Istituto Bancario, con conseguente diritto alla loro restituzione del correntista. Va da sé che, pur per rapporti instaurati dopo il 2000, la mancanza integrale di contrattualistica equivale a non rispetto della normativa, con le conseguenze appena citate.

Tuttavia, l’esperienza nel contenzioso bancario impone la massima attenzione in relazione ai contratti sorti prima del giugno 2000: difatti, gli stessi, nella buona parte dei casi, non sono stati “ri-contrattualizzati” da parte degli Istituti di Credito, e ciò in base alla loro erronea convinzione – di cui si è parlato al paragrafo 2 del presente articolo – che, al fine di rendere lecita la clausola anatocistica trimestrale, bastasse prevedere la medesima periodicità per gli interessi a credito e provvedere alla comunicazione di tale variazione unilaterale mediante pubblicazione sulla gazzetta ufficiale e invio della notizia per iscritto al correntista, di solito effettuata mediante un mero “richiamo” sugli estratti conto inviati a quest’ultimo. Laddove la banca abbia operato in questo modo, l’applicazione della capitalizzazione trimestrale è senz’altro illecita, per tutto quanto si è detto, con conseguente diritto alla restituzione di tutto quanto prelevato dall’istituto di credito a tale titolo, salvi, ovviamente, gli eventuali effetti prescrittivi.

Le conseguenze, in termini economici, della declaratoria di nullità delle clausole anatocistiche, possono essere, a seconda dei casi, decisamente rilevanti: si pensi ai conti correnti di società che hanno usufruito, specialmente a ridosso degli anni 90-2000, di affidamenti anche ingenti, produttivi di interessi debitori corposi, a loro volta capitalizzati di trimestre in trimestre.

In tali casi, sarebbe oltremodo opportuno rivolgersi ad un legale esperto in materia onde esaminare la documentazione contrattuale del rapporto, richiedibile, ove assente, mediante istanza ex art. 119 T.u.b.; dopodiché, rilevate eventuali criticità, è necessario affidare incarico ad un consulente tecnico contabile affinché lo stesso, in virtù anche delle indicazioni preliminari fornite dall’avvocato, e una volta in possesso degli estratti conto relativi al rapporto – anch’essi richiedibili mediante istanza ex art. 119 T.u.b. – effettui un ricalcolo del saldo del rapporto inficiato da illegittima applicazione di capitalizzazione trimestrale.

[1] (fonte: https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/cultura-finanziaria/informazioni-base/anatocismo/)

 

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