Gratuità del mutuo in caso di tasso di mora usurario.

Esclusione della maggiorazione del 2,1%.

Ai fini della valutazione della soglia di usurarietà, l’art. 644, co. III, c.p. rinvia al limite fissato dall’ art. 2, co. IV, della l. 7 marzo 1996, n. 108, che, già in origine, faceva riferimento al tasso medio risultante dall’ultima rilevazione trimestrale pubblicata nella Gazzetta Ufficiale,  che  – criterio ex lege di integrazione della fattispecie normativa della cd. usura oggettiva – non è affatto comprensiva degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.

Pertanto, il Tribunale di Bari sezione esecuzioni immobiliari – nella recente pronuncia del 09.10.2019 Dr. Laura Fazio – ritiene condivisibile la soluzione per la quale va assunta, come valido termine di raffronto del TEG contrattuale, il TEGM normativamente stabilito nella specie dal DM in vigore all’epoca della stipula del contratto di mutuo.

Ritiene, dunque, il Tribunale – attesa l’evidenziata usurarietà del mutuo – l’opportunità di sospendere la procedura esecutiva, atteso che quanto complessivamente versato dal mutuatario estingue (secondo le prospettazioni fornite agli atti) l’obbligo rateale in linea capitale sino alla data di notifica del precetto.

 TRIBUNALE DI BARI SECONDA SEZIONE CIVILE – UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI n. 424 / 2018 R.G.E. 09.10.2019

Articoli e sentenze

Resta aggiornato con le nostre news

Torna in alto

Contattaci

Mazzola Carrella & Associati