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Usura: la procedura di esecuzione immobiliare va sospesa anche in presenza di tasso moratorio appena inferiore alla soglia.

La procedura esecutiva immobiliare azionata dall’Istituto di Credito in virtù di un contratto di mutuo risolto per mancato pagamento delle rate, va sospesa quando il contratto di finanziamento rechi la convenzione di un tasso di mora usurario. Ciò anche se il tasso di mora sia di poco inferiore a quello soglia.

Infatti al tasso di mora devono sommarsi le altre voci di costo, ovvero quelle relative alle spese di gestione del rapporto che rientrano nel computo usurario ex art.644 c.p..

Con la conseguenza che deve essere confermato in sede di reclamo il provvedimento di natura cautelare reso all’esito della richiesta formulata con ricorso in opposizione all’esecuzione proposta dal mutuatario.

Di seguito il testo dell’ordinanza del Tribunale di Brindisi del 26.06.2018 dr. Pappalardo

Tribunale di Brindisi 26.6.18 Dr. Pappalardo – sospensione procedura esecutiva tasso di mora usurario

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