La Suprema Corte di Cassazione, con provvedimento n. 13282/2018, torna a ribadire quanto già statuito da precedente pronuncia in termini resa da Cassazione n.17352/2017, assumendo che con il superamento del limite di finanziabilità, il precetto di cui all’art. 38 TUB è disatteso non solo (e non tanto) sul versante del comportamento, quanto e soprattutto sul versante dell’oggetto del finanziamento fondiario eccessivo.
Per tali motivi: un finanziamento ipotecario non rispettoso dei limiti involti dalla disciplina normativa non soddisfa il requisito della “fondiarietà” stabilito dalla norma imperativa, sicchè l’invalidità risulta radicale al punto che “a siffatta tesi della nullità parziale ostano non solo le difficoltà pratico-giuridiche di conciliare il frazionamento dell’unico contratto stipulato tra le parti col possibile consolidamento dell’ipoteca per la sola porzione fondiaria, ma anche e a monte la considerazione che l’art. 38 TUB individua oggettivamente i caratteri costitutivi dell’operazione di credito fondiario nel rispetto del limite evocato dal secondo comma della disposizione”.
Nulla osta di contro per Cassazione, in presenza di condizioni, la conversione del negozio in mutuo ipotecario tout court.
Leggi la pronuncia: Cassazione 13286-2018 Nullità Mutuo Fondiario per superamento limiti finanziabilità