La nullità della fideiussione per conformità allo schema ABI è rivelabile d’ufficio anche nel giudizio di Cassazione ove rimandi a deduzioni di fatto già articolate nei precedenti gradi di giudizio.

Cassazione civile, sez. III, 19 Febbraio 2020, n. 4175. Pres. Spirito. Est. Francesca Fiecconi.

La nullità del contratto fideiussiorio per conformità allo schema ABI può sempre essere accertata d’ufficio dal giudice adito e, ciò, anche nel giudizio in Cassazione ove la contestazione rimandi a deduzioni in fatto già articolate nei precedenti gradi di giudizio.

La III sez Civile della Cassazione ha enunciato tale principio di diritto con sentenza n. 4175 del 19 Febbraio 2020: il potere di rilievo officioso della nullità del contratto….“spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione, e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia, trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante perciò un’eccezione in senso lato rilevabile d’ufficio anche in appello, ex art 345 cod proc. civ”,  non potendosi maturare preclusioni o giudicati impliciti in materia di nullità rilevabili d’ufficio (cfr Cass. SSUU, Sentenza n. 7294 del 22/03/2017; Cass. 6^ n. 19251/018). Dunque, la possibilità di rilievo d’ufficio della nullità riguarda anche il giudizio di legittimità: tuttavia, la Corte precisa che tale rilievo d’ufficio ha un limite, perchè la nullitànon può essere accertata sulla base di  una “nuda” eccezione, sollevata per la prima volta con il ricorso per cassazione, rimandando la deduzione a contestazioni, in fatto, mai effettuate dalle parti convenute, a fronte della quale l’intimato sarebbe costretto a subire il “vulnus” di maturate preclusioni processuali (cfr.da ultimo , Cass sez 2 – Sentenza n.21243 del 09/08/2019)”.

 

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