Il diritto del correntista di ottenere dalla banca la documentazione relativa al rapporto di conto corrente sia in sede stragiudiziale che giudiziaria

La S.C. torna ad occuparsi di argomento di assoluta attualità nel panorama bancario: il diritto del correntista alla consegna della documentazione bancaria relativa al rapporto di c/c intrattenuto con la Banca. Con l’ordinanza del 19 maggio 2020 n. 9198 le Sez. semplici della Corte di Cassazione tornano ad affrontare un tema assai caro alla giurisprudenza legittimità, venuto più volte alla ribalta negli ultimi decenni. Malgrado il testo conciso dell’ordinanza non aggiunga nulla di nuovo rispetto al passato, va apprezzato il tentativo della Corte di delineare gli aspetti più incisivi dell’istituto, tratteggiando così una disciplina maggiormente organica di tale figura.

A parere del S.C. il diritto di accesso bancario ha natura sostanziale e non meramente processuale e la sua tutela si configura come situazione giuridica finale, a carattere non strumentale. Invero, tale diritto non si esplica nell’ambito di un processo avente ad oggetto l’attuazione di un diverso diritto, ma si configura esso stesso come oggetto del giudizio intrapreso nei confronti della Banca, prescindendo dall’eventuale uso che di questa il richiedente possa eventualmente voler fare in altre sedi.

In virtù di tale assunto, la Cassazione assume che “il potere del correntista di chiedere alla banca di fornire la documentazione relativa al rapporto di conto corrente tra gli stessi intervenuto può essere esercitato, ai sensi dell’art. 119, comma 4, TUB, anche in corso di causa e attraverso qualunque mezzo si mostri idoneo allo scopo. In altri termini, il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto in parola, anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell’esistenza del rapporto contrattuale, non potendosi ritenere corretta una diversa soluzione sul fondamento del disposto di cui all’art. 210, cod. proc. civ., perché non può convertirsi un istituto di protezione del cliente in uno strumento di penalizzazione del medesimo, trasformando la sua richiesta di documentazione da libera-facoltà ad onere vincolante”.

Può conclusivamente convenirsi che il correntista ha sempre diritto di ottenere dall’Istituto di credito il rendiconto, in sede amichevole o giudiziaria, fornendo la sola prova dell’esistenza del rapporto contrattuale. In tal senso, non è necessario neppure che il richiedente indichi specificatamente gli estremi del rapporto a cui si riferisce la documentazione richiesta in copia, essendo sufficiente che l’interessato fornisca alla banca gli elementi minimi indispensabili per consentire l’individuazione dei documenti richiesti, quali, ad esempio, i dati concernenti il soggetto titolare del rapporto, il tipo di rapporto a cui è correlata la richiesta e il periodo di tempo entro il quale le operazioni da documentare si sono svolte. Infine, la III Sez. della Cassazione conclude che il diritto di copia di cui all’art. 119, comma IV TUB è riconosciuto tanto al cliente quanto al suo successore, prescindendo così dall’attualità del rapporto a cui la documentazione richiesta si riferisca, potendo essere richiesto anche dopo lo scioglimento del rapporto di conto corrente.

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