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Intermediari Finanziari: l’inadempienza agli obblighi informativi implica una presunzione legale di sussistenza del nesso causale tra inadempimento e pregiudizio a danno del risparmiatore.

La Prima Sezione civile della Corte di Cassazione, con sentenza del 17 aprile 2020 N. 7905, ha accolto con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze il ricorso di alcuni obbligazionisti Parmalat, fissando inequivocabilmente il principio di responsabilità dell’intermediario finanziario in relazione agli obblighi di corretta informazione e di riparto dell’onere probatorio tra le parti, così statuendo: “Nei   contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento l’intermediario finanziario ha l’obbligo di fornire all’investitore un’informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente; di conseguenza, l’assolvimento di tale obbligo implica la formulazione, da parte dell’intermediario medesimo, di indicazioni idonee a descrivere la natura, la quantità e la qualità dei prodotti finanziari ed a rappresentarne lo specifico coefficiente di rischio (Sez. 1, n. 8089 del 21/04/2016, RV. 639317 — 01; Sez. 1, n. 16861 del 07/07/2017, RV. 644971 — 01) . Né la prova del nesso causale  è eliminata, dal mero rilievo di elementi generici, come il profilo speculativo o l’elevata propensione al rischio dell’investitore. L’obbligo positivo specifico di provare il puntuale adempimento degli obblighi informativi a carico dell’intermediario, infatti,  sarebbe sostanzialmente vanificato se si ritenesse che verso un investitore impropriamente qualificato «speculativo» l’intermediario sia esonerato dal fornire le informazioni relative al grado di rischio di perdita del capitale derivante dalla tipologia specifica del prodotto proposto ed acquistato. Al contrario, si deve ritenere che il grado di rischio sia direttamente proporzionale al livello di puntualità delle informazioni (Sez.l, 28/02/2018, n. 4727; Sez. 1, n. 12544 del 18/05/2017, citate)”. Dalla funzione sistematica assegnata all’obbligo informativo gravante sull’intermediario, preordinato al riequilibrio dell’asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell’investitore, al fine consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell’intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell’investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l’investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell’ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati”.

Leggi Cassazione, I sez. civile, Sentenza del 17 aprile 2020 N. 7905

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