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La natura della responsabilità della Banca per erroneo pagamento di assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore.

La questione di diritto su cui la Cassazione a Sezioni semplici con sentenza n.1177 del 21.01.20 è stata chiamata a pronunciarsi attiene all’interpretazione dell’art. 43, 2 co. Legge Assegni, relativamente al profilo del carattere colposo o oggettivo della responsabilità della Banca che abbia negoziato un assegno munito di clausola di non trasferibilità in favore di persona non legittimata.

Tale norma pone una deroga alla disciplina generale sul pagamento dei titoli di credito a legittimazione variabile di cui all’art. 1992, 2 co. c.c. comportando per la Banca negoziatrice l’onere di pagare l’assegno unicamente al soggetto indicato come prenditore, con la conseguenza che l’Istituto non potrà ritenersi liberato dalla propria obbligazione, finché non paghi il prenditore esattamente individuato.

Secondo un’altra prospettiva, invece, l’art. 43 co.2 L.A. sanziona l’ipotesi di pagamento ad un soggetto privo del titolo e non quella di errore nell’identificazione del prenditore legittimato al pagamento dell’assegno. Anche in quest’ultimo caso la Banca negoziatrice (o il banchiere giratario per l’incasso) potrà ritenersi responsabile in caso in cui ad essa sia imputabile una condotta negligente, riconducibile all’inosservanza del dovere di diligenza richiesto ai professionisti del settore a norma dell’art. 1176 co.2 c.c.

Sulla scorta di tali considerazioni, la VI Sez. Civ. del S.C., con la sentenza in commento, conclude che la responsabilità della Banca negoziatrice per aver consentito in violazione delle specifiche regole poste dall’art. 43 L.A., l’incasso di un assegno munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha natura contrattuale.

In questa prospettiva, il Supremo Consesso sembra allinearsi perfettamente al precedente arresto giurisprudenziale delle S.U. del 21 maggio 2017 sentenza n. 12477. Già in quest’ultima occasione la Cassazione aveva affermato che le regole in tema di circolazione e pagamento di un assegno munito di clausola di non trasferibilità sono volte essenzialmente a tutelare i diritti di coloro che alla circolazione di quello specifico titolo sono direttamente interessati, da che appunto dipende, per un verso, l’affidamento di tutti gli interessati al puntuale espletamento dei compiti inerenti al servizio bancario, e per l’altro verso, la specifica responsabilità in cui il banchiere incorre nei confronti di coloro che con lui entrano in contatto per avvalersi di quel servizio ove questi non osservi le regole al riguardo prescritte dalla legge.

Ne consegue che, nell’azione promossa dal danneggiato, la Banca sarà ritenuta responsabile dell’inadempimento -ai sensi dell’art. 1176, co.2 c.c.-  non solo in caso di “dolo” o “colpa grave” ma in caso di “colpa lieve” per non avere la stessa, in qualità di operatore professionale, adoperato la diligenza richiesta nell’identificazione del presentatore del titolo.

In ultimo, si segnala come anche la più recente giurisprudenza di merito si sia pienamente conformata al dictat della Cassazione, estendendo la responsabilità contrattuale di cui all’art. 43, co 2 L.A. anche alle Poste Italiane S.p.a. quando la stessa, in qualità di negoziatrice, consenta l’incasso di un assegno munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dal beneficiario del titolo (si v. da ultima sent. Trib. Livorno n. 108 del 04.02.20).

Leggi la sentenza della Corte di Cassazione: Cassazione civ.n. 1177_20

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