Unicredit, Bnl, Intesa Sanpaolo e Ubi Banca sono state pesantemente sanzionate dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Commercio per condotta scorretta nell’ambito della commercializzazione di contratti di mutuo immobiliare anche con surrogazione, consistente nell’aver indotto i consumatori, intenzionati a stipulare contratti di mutuo immobiliare o surrogarne di precedenti, a sottoscrivere polizze assicurative di vario genere, come ad esempio, incendio e scoppio, polizze a garanzia del credito e polizze sulla vita, commercializzate dalle Banche stesse od all’interno del medesimo gruppo, ponendo tale sottoscrizione come condizione di fatto per la concessione del finanziamento.
I provvedimenti del febbraio 2020, hanno comminato a ciascun istituto di credito multe mediamente superiori ai 4 milioni di Euro, anche in virtù della recidività delle banche che già in passato erano state destinatarie di provvedimenti per violazione del Codice del consumo.
Le banche sanzionate hanno perseverato nella prassi di condizionare la concessione di mutui alla sottoscrizione di polizze di vario genere collocate dalla stessa banca, nonostante che sia l’Ivass che la Banca d’Italia abbia stigmatizzato come scorretto tale comportamento.
In particolare la Banca d’Italia, cui è stato richiesto dall’AGCM nel corso dell’istruttoria, ha rilevato che le disposizioni di “Trasparenza” consentono agli intermediari di offrire, accanto a un contratto di finanziamento, altri contratti (anche assicurativi), purché siano adottate procedure organizzative e di controllo interno che assicurino:
I) una valutazione dei rischi (anche legali e reputazionali) connessi con l’offerta contestuale di più contratti;
II) la comprensibilità per i clienti della struttura, delle caratteristiche e dei rischi tipicamente connessi con la combinazione dei prodotti offerti contestualmente;
III) la corretta inclusione nel TAEG dei costi dei servizi accessori connessi con il contratto di credito;
IV) il rispetto, nelle procedure di commercializzazione, dei principi di trasparenza e correttezza;
V) che le forme di remunerazione e valutazione del personale e della rete non incentivino la vendita congiunta in misura maggiore rispetto alla vendita separata qualora il contratto offerto congiuntamente al finanziamento sia facoltativo.
Con specifico riguardo al credito immobiliare ai consumatori, in base all’articolo 120-octiesdecies del Testo Unico Bancario (TUB), i pacchetti che prevedono un abbinamento con “altri prodotti o servizi finanziari distinti” possono essere offerti e commercializzati purché il contratto di credito sia disponibile per il consumatore anche separatamente.
Tale principio è enunciato dall ’articolo 28 del d.l. 24 gennaio 2012, secondo cui le banche e gli intermediari finanziari possono “condizionare l’erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione” ovvero possono “abbinare un contratto di assicurazione all’erogazione del mutuo o del credito”, purché accettino, “senza variare le condizioni offerte per l’erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo”, la polizza che il cliente presenterà o reperirà sul mercato; in tali casi la polizza presentata dal cliente “deve avere
contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti”.
L’Antitrust sottolinea nei provvedimenti in oggetto di aver ravvisato nelle indagini condotte, l’aggressività delle banche nella commercializzazione delle polizze assicurative in abbinamento ai mutui o alle surroghe, con forti pressioni sulla rete retail, volta a sfruttare la posizione di potere della Banca rispetto al consumatore, tanto da rilevare: “la commercializzazione descritta avviene in un contesto in cui il potenziale cliente risulta particolarmente vulnerabile. Infatti, il consumatore, nelle trattative relative alla conclusione di un contratto di mutuo anche con surroga, è parte di un rapporto contrattuale sbilanciato in cui non ha né la certezza della concessione del mutuo né la sicurezza della tempestività, atteso che tale concessione è rimessa ad una decisione.
L’Autorità rileva altresì che la pratica commerciale in esame è stata realizzata in un contesto caratterizzato dalla sussistenza di un concreto interesse economico della Banca al collocamento sul mercato di polizze incendio e scoppio e di polizze a protezione del credito. L’interesse economico della Banca al collocamento delle polizze in questione trova fondamento nelle elevate provvigioni versate dalle compagnie assicurative alla Banca stessa che, dopo diverse recenti riduzioni, è ad oggi pari al [10-50%] del premio versato al netto delle imposte, nonché nell’incentivo riconosciuto anche alla rete retail tramite il pagamento di una provvigione una tantum al collocamento.
Gli elementi rilevati dall’Antitrust relativamente alle politiche di collocamento rivelano, in conclusione, un complesso sistema a cascata che va dai direttori di area fino ai direttori di filiale e ai dipendenti delle filiali. A valle di tale sistema le Banche sanzionate, sfruttando la loro posizione di potere rispetto ai consumatori, hanno esercitato, in ultima istanza, una forte pressione sui consumatori stessi tale da limitarne notevolmente la capacità di prendere decisioni commerciali consapevoli, inducendoli ad acquistare polizze in abbinamento a mutui/surroghe in assenza di un processo decisionale libero.
Leggi i provvedimenti:
Autorità Garante Della concorrenza e del Mercato – Intesa San Paolo vendita abbinata ai mutui
Autorità Garante Della concorrenza e del Mercato – Ubi Banca vendita abbinata ai mutui
Autorità Garante Della concorrenza e del Mercato – Unicredit vendita abbinata ai mutui
Autorità Garante Della concorrenza e del Mercato – Bnl vendita abbinata ai mutui.pdf