Liquidazione coatta amministrativa delle Banche Venete (D.l. 99/17): l’ammissione al passivo dei crediti dei risparmiatori con riserva è configurabile nei medesimi limiti temporali operanti nella formazione dello stato passivo del fallimento.

La Prima Sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, intervenendo sulla complessa ed attuale tematica della liquidazione coatta amministrativa delle Banche Venete di cui al d.l. n. 99 del 2017, convertito con modifiche dalla l. n. 212 del 2017, ha affermato che, per effetto del rinvio operato dall’art. 2 dell’evocato d.l. alle norme del TUB, le quali a loro volta rinviano (ex art. 80 nel testo pro tempore) alle disposizioni della legge fallimentare per quanto non diversamente disposto, l’ammissione dei crediti con riserva, anche nello stato passivo della liquidazione coatta amministrativa delle banche suddette, è configurabile entro i medesimi limiti operanti nella formazione dello stato passivo del fallimento; ne consegue che il giudizio di condanna instaurato dai risparmiatori contro una delle banche venete anzidette, prima dell’apertura della l.c.a., non diventa improcedibile all’esito di tale apertura, ove sia stata già pronunciata la sentenza di merito, in quanto, a norma dell’art. 96 l.fall., il creditore, sulla base della sentenza impugnata, deve essere ammesso al passivo con riserva, mentre il commissario, dal canto suo, può proseguire il giudizio nella fase di impugnazione.

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