Mancata consegna dei documenti bancari?

Mancata consegna dei documenti bancari?  Legittimo il ricorso monitorio ex art. 633 cpc.

**********

Il Tribunale di Napoli, in un giudizio patrocinato dallo studio MC LEGAL, torna a pronunziarsi sulla legittimità dello strumento monitorio per la consegna degli estratti conto corrente in caso di mancata ottemperanza alla dazione della Banca ai sensi del Testo Unico Bancario (art. 119 TUB)

********************************

LEGGI IL TESTO

Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante ha deliberato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3629/2015 RGAC e vertente

TRA

Spa Banca XXXXXXXXXX, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla Via XXXXXXXXXXX presso l’avv. XXXXXXXXXX, dal quale è rappresentata e difesa come da procura generale alle liti a firma autenticata in data XXXXXXXXXX in Roma con atto per notaio XXXXXXXXXX

OPPONENTE

E

Srl XXXXXX. Vila, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla Via San Tommaso d’Aquino 36 presso gli avv. ti Liberato Mazzola e Daniela Maria Carrella, dai quali è rappresentata e difesa come da procura in calce al ricorso monitorio

OPPOSTA

Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo emesso per consegna di documentazione bancaria

MOTIVI DELLA DECISIONE

E’ cessata la materia del contendere.

Con decreto ingiuntivo del 19/12/2014 questo Tribunale ordina alla banca spa Banca XXXXXXXXXX di consegnare alla srl XXXXXXXXXX una serie di documenti, inerenti a rapporti intercorsi tra le parti: copia dei contratti di conto corrente ordinario e dei conti correnti anticipi e finanziamento sottoscritti, dei fogli analitici delle condizioni applicate e delle loro variazioni; per il conto corrente ordinario XXXXXX, estratti conto e prospetti scalari dall’accensione del rapporto sino al 31/12/2003, estratti conto e prospetti scalari relativi al 4° trimestre 2006, prospetti scalari relativi al 4° trimestre 2011; per il conto anticipi 280743, prospetti scalari relativi al 4° trimestre 2006, estratti conto e prospetti scalari relativi al 2° trimestre 2009, estratti conto e prospetti scalari relativi al 4° trimestre 2011, estratti conto e prospetti scalari dal 1° trimestre 2013 all’attualità; per il conto finanziamenti XXXXXXX, estratti conto e prospetti scalari relativi all’intera durata del rapporto; per il conto finanziamenti XXXXXXXXXX, estratti conto e prospetti scalari relativi all’intera durata del rapporto, per il conto finanziamenti XXXXXX, estratti conto e prospetti scalari dal 1° trimestre 2013 all’attualità. A detto decreto ingiuntivo si oppone la spa BancaXXXXXXXXXX, deducendo che: a)

un decreto ingiuntivo non poteva essere emesso per la consegna di documentazione “perché l’esecuzione della condanna non si riduce alla pura e semplice consegna ma presuppone un facere”; b) ai sensi dell’art. 119 co. 4 Tub il cliente ha diritto ad ottenere dalla banca la documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni, ma i contratti non rientrano in tale definizione; in ogni caso, la banca ha depositato tutti i documenti oggetto dell’ordine monitorio; pertanto, la banca ha chiesto di dichiarare inammissibile, improcedibile ed infondata la domanda proposta col ricorso monitorio e di revocare quindi il decreto ingiuntivo, o comunque di revocarlo essendo cessata la materia del contendere, con vittoria delle spese di lite o comunque compensando le stesse. Si è costituita srl XXXXXXXXXX chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere, rigettando ogni domanda della opponente, con vittoria delle spese di lite, con distrazione, condannando altresì l’opponente a risarcire i danni da lite temeraria. Ora la causa va decisa.

Preliminarmente, si dà atto che entrambe le parti concordano sul fatto che sia cessata la materia del contendere, visto che la banca, dopo che le è stato notificato il decreto ingiuntivo, ha consegnato tutta la documentazione richiesta dall’opposto; pertanto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato (Cass. 21432/2011); resta da stabilire chi sia virtualmente soccombente, per poter porre a suo carico le spese del presente giudizio  di opposizione (e, nel caso sia l’opponente, anche quelle della fase monitoria); si passa dunque ad esaminare i motivi di opposizione.

Relativamente al primo motivo di opposizione, non si comprende perché non si possa chiedere che si emetta un decreto ingiuntivo per consegna di documenti: l’art. 633 cpc prevede che il giudice possa pronunciare ingiunzione di consegna di cosa mobile determinata, e un documento è appunto una cosa mobile determinata. Si sostiene che l’estratto conto non preesista all’ordine di esibizione, che la banca debba formarlo estraendo i dati dai propri archivi, e che quindi l’ordine di consegnare gli estratti conto abbia ad oggetto un facere, il che sarebbe estraneo alla procedura monitoria.

Tuttavia, in questo caso l’aspetto del dare prevale su quello del facere: la formazione dell’estratto conto in forma cartacea, oggetto dell’ordine di consegna, richiede solo la trasposizione su carta dei dati presenti negli archivi informatici della banca; il documento, cioè la registrazione del dato, preesiste all’ordine di consegna, e la formazione dell’estratto costituisce solo la modalità con la quale il documento (il complesso di documenti costituito dalle registrazioni di tutti i dati contabili pertinenti alla richiesta) potrà essere consegnato dalla banca al cliente, in esecuzione di un obbligo di dare.

Relativamente al secondo motivo di opposizione, anche a voler ammettere che i documenti contrattuali non costituiscano documentazione inerente a singole operazioni ai sensi dell’art. 119 co. 4 Tub, e che quindi non potessero essere oggetto d’ingiunzione, la banca sarebbe stata comunque inadempiente all’obbligo di consegnare gli estratti conto, in cospicua quantità, richiesti dalla cliente con raccomandata del 10/2/2014; pertanto, in ogni caso appare giustificato che srl XXXXXXXXXX sia ricorsa alla procedura monitoria.

Le spese della fase monitoria e del presente giudizio di opposizione seguono dunque la soccombenza virtuale della opponente, e si liquidano come in dispositivo. Non sussistono i presupposti per condannare la banca opponente a risarcire i danni da lite temeraria, stante la opinabilità delle questioni sollevate con l’atto di opposizione, sulle quali la giurisprudenza di merito si è espressa in modo contrastante.

PQM

Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3629/2015 rgac tra: spa Banca XXXXXXXXXX, opponente; srl XXXXXX, opposta; così provvede:

1) Dichiara cessata la materia del contendere e revoca il decreto ingiuntivo opposto; 2) Condanna la parte opponente a rimborsare alla società opposta le spese della fase monitoria, come già liquidate in euro 21,50 per esborsi ed euro 250 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;

3) Condanna la parte opponente a rimborsare alla società opposta le spese del presente giudizio di opposizione, che liquida in euro 30 per esborsi ed euro 2.800 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Napoli in data 17/1/2016 Il giudice unico

Dr. PASTORE ALINANTE ETTORE

Articoli e sentenze

Resta aggiornato con le nostre news

Torna in alto

Contattaci

Mazzola Carrella & Associati