La violazione della soglia usura da parte della clausola sugli interessi di mora coinvolge anche la validità della clausola sugli interessi corrispettivi.

Ne discende la gratuità dell’intero finanziamento.

Corte di Appello di Bari, 4 giugno 2018, n. 990 – Pres. Sansone, Rel. Dibisceglia

La Corte di Appello di Bari, con la recentissima sentenza del 4 giugno 2018, n. 990 afferma l’estensibilità del vizio del tasso di mora usurario al tasso corrispettivo.
La pronunzia -che si distingue per un interessante excursus sulle tesi giurisprudenziali relative alla non comunicabilità del precetto sanzionatorio relativo agli interessi di mora anche alla clausola di interessi corrispettivi e per assumerne, di contro, l’infondatezza – riforma globalmente la sentenza di prime cure del Tribunale di Torino che, pur avendo accertato che il tasso previsto per gli interessi moratori del finanziamento portato all’attenzione giudiziale risultava superiore alla soglia usura, faceva da tanto discendere unicamente l’invalidità della clausola disciplinante gli interessi moratori.
Di contro, con argomentazione logica e razionale, i Giudici di Palazzo Baciocchi assumono che, aderendo a tale tesi – risulterebbe di fatto vano il precetto sanzionatorio dell’art. 1815 cod. civ. come coordinato dall’art 644 cod. pen. co 4., sicchè la gratuità del finanziamento discende anche solo dalla promessa di interessi moratori usurari e, dunque, a prescindere dalla effettiva liquidazione e pagamento degli stessi.
Nell’interessante passaggio argomentativo conclusivo, la Corte Bolognese adduce una motivazione di carattere sistematico e interpretativo ricordando la ratio dell’inasprimento della sanzione recata dall’art. 1815 cod. civ. a seguito dell’introduzione della legge sull’usura L. 108/1996: “Argomento decisivo per aderire alla tesi che dal superamento del tasso soglia, discenda, ai sensi dell’art 1815 co. 2 c.c., non solo la nullità della clausola con la quale sono stati convenuti gli interessi, espressamente comminata, ma anche la sanzione civile della gratuità del contratto, è quella che il legislatore, con la riforma intervenuta con la legge n. 108/1996 ha inteso prevedere quale sanzione a carico del mutuante la non debenza degli interessi in aggiunta alla nullità della clausola usuraria. Il secondo comma dell’art 1815 c.c. prevedeva che nel caso fossero stati convenuti interessi usurari “la clausola è nulla e gli interessi sono dovuti nella misura legale”, sicchè l’intenzione del legislatore ad inasprire la conseguenza della usurarietà degli interessi, passando cioè dalla debenza degli interessi legali a quella della non debenza degli interessi, verrebbe tradita seguendo l’opposta tesi della non estensibilità del vizio del tasso di mora al tasso corrispettivo, poiché mentre prima della riforma erano dovuti gli interessi legali oggi sarebbero dovuti gli interessi corrispettivi, di norma maggiori rispetto ai primi. Ne consegue, applicando alla presente controversia tale secondo orientamento giurisprudenziale dell’estensibilità del vizio del tasso di mora al tasso corrispettivo, che la domanda deve essere accolta”.

Allegato: Corte di Appello di Bari, 4 giugno 2018, n. 990 – Pres. Sansone, Rel. Dibisceglia

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